Bonus maggio va da 500 a 1000 euro. Chi ne ha diritto

Il Dl Rilancio introduce un’indennità per il mese di maggio, che può arrivare fino a 1000 euro, per alcune categorie di lavoratori autonomi e professionisti.

Il bonus di maggio, ove previsto, non è automatico ed è più selettivo. Richiede infatti di dimostrare il calo di fatturato o la perdita del posto di lavoro per l’emergenza Coronaviurus. Vediamo le fattispecie previste.

Bonus maggio 1000 euro
Hanno diritto all’indennità tre categorie di lavoratori: Partite IVA (liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 19 maggio 2020) e Co.co.co (titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) iscritti in gestione separata INPS; dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Il riferimento è l’articolo 84 del dl Rilancio. Ci sono dei requisiti specifici, evidenziati dal sito delle piccole-medie imprese pmi.it.

  • Partite IVA: non essere titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Devono aver subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 (marzo – aprile) rispetto al reddito dell’analogo periodo 2019. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.
  • Collaborazioni coordinate e continuative: non essere titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il rapporto di lavoro deve essere cessato al 19 maggio 2020 (entrata in vigore del dl rilancio). Attenzione: la legge specifica il requisito appena descritto ma non contiene altre indicazioni, quindi ammette anche chi ha cessato il lavoro ad esempio nel 2019.
  • Stagionali turismo e stabilimenti termali: non titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente, o di NASPI (sussidio di disoccupazione). Devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione.

Bonus maggio 600 euro

  • Lavoratori spettacolo iscritti al relativo fondo pensioni, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, reddito non superiore a 50mila euro, non titolari di pensione, non titolari di dipendente al 17 marzo 2020. In pratica, gli stessi con diritto al bonus di marzo previsto dall’articolo 38 del Cura Italia (dl 18/2020).
  • Lavoratori spettacolo iscritti al relativo fondo pensioni, con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, con reddito non superiore a 35mila euro.

In entrambi i casi sopra citati, il lavoratore non deve essere titolare di pensione, né deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere al 19 maggio 2020.

  • Lavoratori sportivi con rapporti di collaborazione attivi al 23 febbraio 2020 con il CONI, il CIP (comitato italiano paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 67, comma 1, lettera m, del TUIR, il testo unico imposte sui redditi). Non possono avere altro reddito da lavoro o reddito di cittadinanza.

Altre tipologie di lavoratori che hanno diritto a questa indennità per i mesi di aprile e maggio. Si tratta di dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza Coronavirus hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, appartenenti alle seguenti categorie.

  • Dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel medesimo periodo.
  • Lavoratori intermittenti (articoli da 13 a 18 del dlgs 81/2015), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.
  • Lavoratori senza partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che fra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile) che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Devono essere già iscritti alla Gestione separata INPS al 23 febbraio 2020, con accredito di almeno un contributo mensile.
  • Venditori a domicilio (articolo 19 dlgs 114/1998), con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5mila euro, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 23 febbraio 2020. Non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tutti i lavoratori appartenenti alle suddette categorie (per i quali il riferimento è l’articolo 34, comma 8, dl 34/2020) non devono essere titolari di un altro lavoro a tempo indeterminato, diverso da quello intermittente, e non possono essere titolari di pensione.

Bonus lavoratori domestici
E’ un bonus di 500 euro mensili riconosciuto per aprile e maggio ai lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in essere al 23 febbraio 2020 uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. Non spetta ai titolari di pensione e a coloro che hanno anche contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso da quello domestico. E’ invece compatibile con l’assegno ordinario di invalidità.

Esclusi dal bonus di maggio
Ci sono alcune categorie di lavoratori che hanno percepito il bonus di 600 euro in marzo ma che non hanno più diritto all’indennità in maggio. Innanzitutto, gli iscritti alle gestioni speciali AGO, come artigiani e commercianti (articolo 28 dl Cura Italia): hanno avuto il bonus in marzo prorogato ad aprile, ma non hanno il bonus maggio.
Niente indennità in maggio anche per gli operai agricoli a tempo determinato (articolo 30 Cura italia), per i quali il bonus in aprile è sceso a 500 euro (articolo 84, comma 7, dl 34/2020).

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