Bonus occhiali e psicologo, dalla fattura allo scontrino: istruzioni per l’uso

Il 31 gennaio scade il termine ultimo per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sostenute nel 2022, compresi i due bonus

Nella selva di adempimenti fiscali che ci aspettano nel 2023 si rischia di perdersi. Un capitolo in particolare che dà da pensare agli italiani è la presentazione delle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre del 2022 (come abbiamo spiegato qui).

Con la scadenza del 31 gennaio sempre più vicina (per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate), si sono resi necessari chiarimenti anche per quanto riguarda i cosiddetti Bonus psicologo e Bonus occhiali, che figurano nella lista delle spese sanitarie da inviare al Sistema Tessera Sanitaria. Dall’impostazione della fattura allo scontrino da trasmettere: ecco come funziona.

I Bonus psicologo e occhiali

Cominciamo dal ricordare di cosa parliamo quando parliamo di Bonus psicologo e di Bonus occhiali. Il primo è stato introdotto nel 2022 dal Governo Draghi tramite il decreto Milleproroghe e si rivolge a chi vuole intraprendere un percorso di terapia psicologica. Si tratta di un contributo di 600 euro, richiedibile da chiunque possegga un ISEE al di sotto dei 50mila euro. Con l’importo del voucher che varia in base al reddito.

Il Bonus occhiali consiste invece in un contributo una tantum dal valore di 50 euro, destinato a chi dichiara un indicatore ISEE inferiore a 10mila euro. Il contributo copre le spese effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 per l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto. Anche quest’agevolazione viene erogata sotto forma di voucher o, per chi ha già sostenuto la spesa, come rimborso. Sebbene siano passati due anni dall’introduzione della norma, la misura risulta ancora “in stallo”.

Come impostare la fattura e come trasmettere lo scontrino

Nella sezione FAQ del sito del Sistema Tessera Sanitaria si legge: “La fattura deve essere emessa per documentare il corrispettivo complessivo del prestatore, ossia il valore della prestazione, considerando che il corrispettivo del professionista, che partecipa al calcolo del volume d’affari e dei ricavi, è la somma delle diverse voci di spesa al lordo del bonus e che quest’ultimo costituisce solo una forma di pagamento”.

Tradotto: psicologi e ottici dovranno inviare al Sistema TS la fattura o lo scontrino con l’importo complessivo della seduta o dell’acquisto cui si applica il bonus, secondo una di queste due modalità:

importo versato direttamente dal contribuente;

importo oggetto di bonus.

La spesa coperta dai contributi statali deve essere trasmessa con il nuove codice riferito ad altre spese, ossia “AA”. Senza dunque aggiungerla agli importi relativi al Tipo Spesa “AD” (ottici) o Tipo Spesa “SP” (psicologi).

Le novità per il 2023

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2023 ha poi ribadito la necessità di trasmettere, insieme alle spese sanitarie, anche i dati che riguardano i contributi previsti dalla normativa.

Nel dettaglio, il decreto è andato a modificare l’articolo 2 del Decreto del Mef del 19 ottobre 2020, aggiungendo le seguenti indicazioni: “Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022 (dunque con decorrenza retroattiva, ndr), i dati di cui al comma 1 sono comprensivi anche delle informazioni relative agli eventuali contributi riconosciuti dalla normativa vigente, riportate sui documenti fiscali”.

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