Bonus vacanze anche per l’estate e l’autunno 2021? Sì, ma con riserva. Il decreto Rilancio emanato durante l’emergenza sanitaria ha istituito il “tax credit vacanze”, ma non per tutti.
Bonus vacanze 2021, chi lo può avere
Possono sfruttare il Bonus vacanze infatti solo le famiglie con ISEE in corso di validità non superiore a 40mila euro che abbiano già fatto domanda per il Bonus entro il 31 dicembre 2020.
Bonus vacanze 2021, in quali strutture si può usare
Lo possono utilizzare, una sola volta nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, il pagamento di servizi offerti solo in Italia da:
- imprese turistico ricettive
- agriturismi
- bed & breakfast
- agenzie di viaggi e tour operator (solo per soggiorni in Italia, novità introdotta dal decreto Sostegni-bis.
Bonus vacanze 2021, scadenza
Il decreto Milleproroghe del 26 febbraio 2021 ha prorogato infatti al 31 dicembre 2021 il termine di utilizzo dell’agevolazione.
Dunque, chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 ha tempo per utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021. Per chi non ha fatto domanda entro il 31 dicembre 2020 non è più possibile ottenerlo.
Bonus vacanze 2021, quanto spetta
Il Bonus spetta nella misura massima di:
- 500 euro per i nuclei familiari composti da 3 o più persone
- 300 euro per i nuclei familiari composti da 2 persone
- 150 euro per quelli composti da 1 sola persona.
Bonus vacanze 2021, come funziona
Può essere fruito da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta. Non ci sono vincoli per l’utilizzo: si può scegliere liberamente se utilizzare il Bonus per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo alcuni, e non è necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto.
Per poter utilizzare l’agevolazione è necessario aver verificato preventivamente con il fornitore del servizio turistico che aderisca all’iniziativa e “accetti” il Bonus.
Il Bonus vacanze deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica o un’unica agenzia viaggi o tour operator e, nel caso di corrispettivo dovuto inferiore al Bonus, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è più utilizzabile.
Il Bonus deve essere comunicato al fornitore del servizio turistico solo al momento dell’effettivo pagamento dell’importo dovuto per la vacanza, per poter ottenere lo sconto sul corrispettivo dovuto.
Non è ammessa la cessione del bonus, da parte del cittadino, a soggetti terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro.
Bonus vacanze 2021, cosa fare per non sbagliare: tutti i passaggi
Al momento del pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio turistico, la persona che intende fruire del Bonus deve comunicare al fornitore il proprio codice fiscale e il codice univoco assegnato o, in alternativa al codice univoco, esibire il QR Code.
Quest’ultimo può essere visualizzato su smartphone (o altro dispositivo mobile) accedendo all’app IO nella sezione “Pagamenti” o come immagine condivisa dal familiare che ha richiesto il Bonus.
Per poter applicare lo sconto, il fornitore acquisisce questi dati e li inserisce, insieme all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita sezione della procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, seguendo il percorso “La mia scrivania – Servizi per – Comunicare”.
In questo modo, viene verificato in tempo reale lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo della verifica (Bonus attivo e valido), il fornitore può confermare nella procedura l’applicazione dello sconto.
È importante che il cliente comunichi il codice univoco solo al momento del pagamento, per evitare che il Bonus venga utilizzato per errore. Una volta utilizzato, il Bonus non potrà essere chiesto nuovamente.
Attenzione: la persona che usufruisce dello sconto deve essere, necessariamente, l’intestatario della fattura o del documento commerciale emesso dal fornitore.
Da questo momento il Bonus risulterà come “utilizzato”, con indicazione della data dell’avvenuta riscossione, e sarà inutilizzabile. All’interno della sezione “Pagamenti” dell’app IO del richiedente lo stato del Bonus sarà aggiornato.
Le stesse informazioni sono messe a disposizione del soggetto che ha utilizzato lo sconto nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, all’interno del suo cassetto fiscale (seguendo il percorso “La mia scrivania – Consultazioni – Cassetto fiscale – Crediti Iva/Agevolazioni utilizzabili”).
Bonus vacanze 2021, sconto o detrazione?
Dopo aver ricevuto la conferma di poter usufruire dell’agevolazione, il richiedente, o un altro componente del suo nucleo familiare, può usarlo:
- come sconto, una sola volta entro il 31 dicembre 2021, presso una struttura situata in Italia che aderisce all’iniziativa o presso un’agenzia di viaggi o un tour operator per l’acquisto di un servizio turistico reso in Italia
- come detrazione, con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata per l’anno di imposta 2020 o 2021, in funzione dell’anno di utilizzo del Bonus.
L’80% del bonus è erogato sotto forma di sconto immediato sull’impoo dovuto per il servizio e il restante 20% viene erogato sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020 o 2021, in funzione dell’anno di utilizzo del bonus.
L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.
La stessa persona che ha utilizzato il Bonus presso l’operatore turistico e alla quale è intestata la fattura o il documento commerciale o, per il solo anno 2020, lo scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore, può poi fruire della detrazione del 20%, indicando tale importo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020 (o 2021, a seconda dell’anno in cui il bonus viene utilizzato).
L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.
Lo sconto sul corrispettivo del servizio turistico viene recuperato poi dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.