Il 23 giugno 2016 la maggioranza dei cittadini del Regno Unito ha scelto il ‘Leave’. Ovvero l’uscita dall’Europa, la cosiddetta Brexit. Atto che partirà formalmente oggi con la lettera per richiedere l’attivazione dell’articolo 50 del Trattato di Lisbona che definisce la procedura per lasciare volontariamente l’Unione europea.
Ma cosa dice la norma contenuta nell’articolo 50?
Comma 1. Ogni Stato membro può decidere di ritirarsi dalla Ue in conformità alle proprie norme costituzionali.
Comma 2. Lo Stato membro che decide di farlo deve informare il Consiglio europeo e negoziare un accordo sul ritiro, stabilendo inoltre le basi giuridiche per il futuro rapporto con l’Unione europea. L’accordo deve essere approvato da una maggioranza qualificata degli Stati membri, dopo aver avuto il consenso del Parlamento europeo.
Comma 3. Sono due gli anni a disposizione dal giorno in cui si chiede l’applicazione dell’articolo 50 per concludere un accordo, ma il termine può essere esteso.
Comma 4. La maggioranza qualificata è definita dall’articolo 238 (3, B) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Comma 5. Se successivamente lo Stato che ha lasciato l’Unione vuole tornare a farne parte deve ricominciare le procedure di ammissione, secondo quanto stabilito dall’articolo 49.