Buoni pasto, nuove regole 2020 per la deducibilità

Con l’arrivo del nuovo anno cambiano le soglie per la deducibilità integrale dei buoni pasto elettronici e cartacei per effetto della Legge di Bilancio 2020.

La manovra ha previsto un aumento, dal 1° gennaio 2020, della soglia di deducibilità dei buoni pasto  elettronici da 7 a 8 euro (fino a questo importo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente). Inoltre è previsto un taglio alla deducibilità dei buoni pasto cartacei da 5,29 euro a 4 euro.

Per i buoni pasto elettronici 2020 aumenta la deducibilità da 7 a 8 euro, mentre per quelli cartacei scende da 5,29 euro a 4 euro. La nuova disposizione revisiona e riscrive l’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), comma 2, prevedendo che l’importo delle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro è aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.

Oltre alla ridotta soglia di esenzione, non è prevista nessuna detrazione IVA per le aziende che utilizzano il servizio dei ticket cartacei.
L’obiettivo è, come nel caso dei contanti, favorire la digitalizzazione dei pagamenti rendendoli tracciabili.

Per le aziende l’IVA al 4% sui ticket restaurant è integralmente detraibile. I titolari d’azienda e soci, e le aziende individuali, possono detrarre integralmente l’IVA sui buoni pasto elettronici al 10%, fino al massimo importo pari al 2% del fatturato, percentuale che comprende anche altri tipi di spese come l’albergo, la trasferta e così via.

I buoni pasto  possono essere consegnati ai lavoratori subordinati, a tempo pieno o part time, e a chi ha instaurato con il committente un rapporto di collaborazione. Il diritto di averli, vale tanto nel caso in cui durante la fascia oraria dedicata alla pausa pranzo il lavoratore sia impegnato al lavoro, quanto nel caso in cui il lavoratore abbia terminato di lavorare, ma i tempi di percorrenza non gli consentano di raggiungere la sua abitazione nell’orario di pranzo o cena.

L’azienda, non è sempre obbligata all’attribuzione dei buoni pasto o all’indennità sostitutiva di mensa e altri tipi di agevolazioni, perché questi benefici non hanno una natura retributiva ma assistenziale e sono erogati obbligatoriamente solo se previsti dal contratto collettivo. La corresponsione dei buoni e dell’indennità è obbligatoria solo se sono previsti dagli accordi collettivi per una determinata categoria di dipendenti.

 

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