Cambia la norma sui bonus edilizi: la scelta del Governo sulle banche

Le modifiche introdotte a inizio mese con il decreto legge Aiuti hanno mandato nel pallone non solo le aziende e le imprese, ma anche gli stessi istituti bancari

Le ultime disposizioni inserite nel decreto Aiuti (approvato dal Consiglio dei ministri di Mario Draghi a inizio maggio) prevedono un cambiamento delle norme sui trasferimenti dei bonus edilizi: si tratta di una variazione che interessa direttamente migliaia di imprese e aziende in tutta Italia, oltre che una serie di istituti bancari e enti di credito, che dovranno allinearsi in tempi rapidi alle nuove disposizioni.

Infatti, nel testo approvato dai membri dell’Esecutivo, variano ancora le regole per la cessione dei crediti: è arrivato il via libera per darli ai “clienti professionali correntisti” ma solo per i crediti comunicati la prima volta a partire dal 1° maggio scorso.

Decreto Aiuti, cosa cambia per i bonus edilizi: chi sono i clienti autorizzati e quale ruolo hanno le banche

L’indicazione della data spartiacque di inizio mese non viene però segnalata nell’articolo 14 del decreto stesso (il numero 50 del 2022), che contiene le disposizioni principali in materia e le disciplina, ma è stata nascosta dai tecnici ministeriali tra le pieghe del documento, precisamente all’articolo 57, che però contiene delibere e norme che riguardano anche tutt’altri ambiti.

Una mossa in controtendenza con quanto visto nei precedenti decreti di uguale impostazione e contenuto, dove le modifiche venivano relegate in toto in un unico articolo, in modo da rendere meno complicato il recepimento dello stesso da parte di associazioni di categoria e patronati, che infatti hanno protestato formalmente attraverso i propri rappresentanti.

Le ultime disposizioni del decreto Aiuti consentono alle banche e alle società di gruppi bancari di cedere i bonus edilizi ai cosiddetti “correntisti professionali”, ma si rendono applicabili ai soli crediti che derivano dallo sconto in fattura o appunto dalla cessione del credito. Aldilà dei molti altri cavilli burocratici inseriti nel testo, è questa la novità principale che interessa l’attività degli istituti di credito e – di conseguenza – le stesse imprese edilizie.

In molti però si chiedono chi siano davvero questi “correntisti professionali“.

Per spiegarlo bisogna fare riferimento alla delibera numero 20307 del 15 febbraio 2018 (approvato dall’allora governo Gentiloni) e in particolare all’allegato 3, che testualmente recita così: “Rientra in questa categoria il cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume“.

Nello specifico, i soggetti che sono tenuti ad operare nei mercati finanziari (siano essi italiani o esteri) rientrano tra quelli presenti in questo elenco:

banche e istituti di credito

imprese di investimento

altri enti finanziari autorizzati o regolamentati

imprese di assicurazione

organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi

fondi pensione e società di gestione di tali fondi

i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci

soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (tra gli addetti ai lavori vengono definiti “locals”)

altri investitori istituzionali

agenti di cambio

Anche le imprese di grandi dimensioni sono considerate clienti professionali, anche se per loro intervengono ulteriori norme specifiche previste a livello regionale.

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