Il canone Rai in bolletta è legittimo e va pagato. A stabilirlo è il Tar del Lazio, che ha respinto ii ricorso presentato dal Codacons e Altroconsumo. Entrambe le associazioni avevano impugnato nei mesi scorsi il decreto del ministero dello sviluppo Economico, secondo quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016. Per i consumatori, tale provvedimento non solo era stato emanato con notevole ritardo ma era da ritenersi illegittimo anche per le numerose incongruenze nello stesso contenute. Arrivano anche le istruzioni per richiedere il rimborso del canone tv pagato mediante addebito sulle fatture elettriche, ma non dovuto. L’Agenzia delle Entrate fa sapere che i contribuenti possono inviare da subito l’istanza con raccomandata allo Sportello Abbonamenti Tv dell’Agenzia delle Entrate o, in modalità telematica, a partire dal 15 settembre 2016, tenuto conto dei tempi necessari per lo sviluppo dell’applicazione web dedicata. Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia viene approvato il modello con le relative istruzioni per la richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla tv per uso privato indebitamente pagato attraverso l’addebito sulle fatture di energia elettrica. Il modello è disponibile sui siti dell’Agenzia e della Rai. Quanto ai requisiti, il cittadino può chiedere il rimborso del canone tv, nel caso in cui lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica sia in possesso dei requisiti di esenzione (anche per effetto di convenzioni internazionali) e sia stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva. Il documento di prassi ricorda che sono esenti i contribuenti over 75 con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro. E’, inoltre, possibile presentare la domanda di rimborso, se il contribuente ha pagato il canone tramite addebito sulle fatture di energia elettrica e lui stesso o un altro componente della famiglia anagrafica ha versato il canone anche con modalità diverse dall’addebito. Infine, la richiesta di rimborso è ammissibile quando il cittadino ha pagato il canone inserito nelle fatture di energia elettrica e lo stesso canone risulta corrisposto anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica. In questo caso, la domanda vale anche come dichiarazione sostitutiva per richiedere il non addebito sulla propria utenza elettrica e comunicare il codice fiscale del familiare che già paga il canone mediante la sua fornitura elettrica. L’istanza di rimborso può essere presentata anche da un erede in relazione al canone tv addebitato sulla bolletta elettrica intestata ad un soggetto deceduto. La richiesta di rimborso può essere inviata, insieme a una copia di un documento di riconoscimento, con raccomandata. Il titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, gli eredi o gli intermediari abilitati delegati dal contribuente potranno presentare l’istanza anche in via telematica attraverso l’applicazione web disponibile a partire dal 15 settembre 2016 sul sito dell’Agenzia, utilizzando le credenziali dei servizi telematici. Sono considerate valide anche le istanze inviate prima della pubblicazione del provvedimento, purché contengano i dati necessari per la verifica dei presupposti del rimborso. I rimborsi sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l’effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, trasmesse dall’Agenzia. Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, il rimborso sarà pagato direttamente dall’Agenzia.
Cocis