Cantone: ”Cambiare la legge Severino”

A quasi tre anni dall’entrata in vigore della legge 190 anticorruzione, la Legge Severino, “si riscontrano ricorrenti problematiche e dubbi applicativi e ci sono criticità nella normativa che richiedono necessariamente interventi legislativi per consentirne una reale efficacia e utilità”. Lo ha sottolineato Raffaele Cantone, capo dell’Autorità contro la corruzione, nella Relazione annuale al parlamento in cui ha chiesto di rimettere mano alla legge Severino. Parole che arrivano nel giorno del congelamento della sospensione, da parte del Tribunale, per il Governatore della Campania Vincenzo De Luca. Matteo Renzi, per converso, segue la linea di neutralità che decise di non procedere a un decreto interpretativo, come ben dimostrato dalla richiesta di sospensione di De Luca che seguiva al dettaglio le norme della legge Severino. Cantone ha poi definito insufficienti i piani della Pubblica Amministrazione perché i piani triennali per la prevenzione della corruzione sono stati adottati dal 90% delle pubbliche amministrazioni, e tra queste, più del 50% ha aggiornato il documento nell’ultima annualità, ma il piano è avvertito come un adempimento burocratico; la qualità dei documenti, infatti, in termini di metodo, sostenibilità ed efficacia è, in molti casi, insufficiente. La corruzione è un fenomeno che è stato per troppo tempo sottovalutato ed è ormai divenuta un fenomeno sistemico, inserita in un sistema gelatinoso in cui si fa persino fatica a dire chi è il corrotto e chi è il corruttore. La corruzione, aggiunge Cantone, “è purtroppo un fenomeno diffuso e per troppo tempo sottovalutato e persino in relazioni di organismi pubblici di pochi anni fa si contestava la sua esistenza e la si attribuiva, come spesso accade, a media capziosi e tendenziosi”. Oggi, la sottovalutazione è almeno in parte superata e si è consapevoli che i danni che essa arreca non si fermano al singolo appalto o al singolo atto o comportamento ma hanno effetti sociali ampi, minano la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni, alterano il gioco democratico, distorcono la concorrenza, allontanano gli investimenti e finiscono persino per essere causa della fuga dei cervelli. Ci aspettano nel prossimo sfide da far tremare i polsi; la legge delega per riscrivere il codice degli appalti, approvata al Senato senza nessun voto contrario, recepisce le ultime direttive comunitarie foriere di una nuova politica degli appalti, e scommette moltissimo sull’Autorità a cui attribuisce poteri di regolazione e di controllo molto significativi, tanto da essere indicata come il futuro arbitro del sistema. Il sistema del whistleblower, diversamente, stenta a decollare sia perché la tutela normativa non viene ritenuta efficace, sia per la scarsa propensione alla segnalazione spesso concepita come ‘delazione'”, evidenzia Cantone, riferendosi alle misure che riguardano la “predisposizione dei sistemi di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti nell’ambito del rapporto di lavoro, il cosiddetto whistleblower”. In inglese la parola whistleblower indica ‘una persona che lavorando all’interno di un’organizzazione, di un’azienda pubblica o privata si trova ad essere testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collettività e decide di segnalarlo all’interno dell’azienda stessa o all’autorità giudiziaria o all’attenzione dei media, per porre fine a quel comportamento. Si tratta di una definizione di massima di fronte alla quale chi non abbia familiarità con il concetto fa fatica ad individuare un referente preciso. La definizione si riferisce, per esempio, al dipendente dell’ufficio contabilità di un ente o di un’azienda che si accorge di un buco nel bilancio o al ricercatore di una casa farmaceutica che è a conoscenza del fatto che il farmaco che sta per essere lanciato sul mercato non ha superato tutti i test di controllo e può avere effetti collaterali pericolosi e non dichiarati. E queste persone decidono di non poter/voler tenere per sé le informazioni di cui sono in possesso e le riportano al superiore, al direttore o a una qualche autorità che abbia il potere di intervenire per bloccare il comportamento illecito e le sue conseguenze. Gli esempi sono generici, fittizi e potrebbero moltiplicarsi e differenziarsi in base agli ambiti lavorativi e ai tipi di azioni illegali perpetrabili.

Roberto Cristiano

 

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