Il Ministero del Lavoro illustra la nuova disciplina riguardante la cig in deroga introdotta dal Dl Rilancio, alla luce delle varie modifiche e integrazioni. Nel dettaglio, si tratta di chiarimenti e nuove scadenze delle domande da parte dei datori di lavoro interessati all’anticipazione del 40% del trattamento da parte dell’INPS. L’istituto di previdenza indicava infatti il 3 luglio come data ultima per la trasmissione delle domande riferite a nuovi periodi di cig in deroga precedenti il 18 giugno, mentre il Ministero, pur riconoscendo tale primaria scadenza, concede tempo per questa fattispecie fino al 15 luglio, indicando invece il 17 luglio come data ultima per le domande relative a periodi successivi all’entrata in vigore del Decreto Cig.
“In tutti i casi in cui l’istanza non sia trasmessa entro i suddetti termini – si legge -, la medesima è comunque presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. In sede di prima applicazione 17 luglio 2020, se tale ultima data è posteriore a quella innanzi indicata; per i trattamenti riferiti a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, l’istanza può essere presentata a pena di decadenza entro il termine del 15 luglio 2020”. il Ministero dispone dunque che le aziende possano comunque beneficiare dell’agevolazione se inviano all’INPS i dati per il pagamento o il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui si è collocato il periodo di integrazione salariale oppure, se posteriore, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL 52/2020, ossia entro il 17 luglio 2020 (successivamente, entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione).
“Le domande di accesso alla CIG in deroga ai sensi dell’articolo 22 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, devono essere presentate a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione, tale termine è spostato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge n. 52 del 2020 (termine quindi del 17 luglio 2020) se tale ultima data è posteriore a quella innanzi indicata. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 il termine è fissato a pena di decadenza al 15 luglio 2020.
N.B. Trascorsi tali termini – sottolinea il sito delle piccole-medie imprese pmi.it -, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.