Nel decreto Rilancio, fra le altre cose, il governo ha stabilito un prolungamento della cassa integrazione. Tuttavia un decreto del 17 giugno definisce nuove regole e scadenze per l’ammortizzatore sociale che ha avuto maggiori problemi di erogazione nelle scorse settimane, con migliaia di lavoratori appiedati dall’emergenza Covid 19 che non riuscivano a sbrogliare la matassa né con e banche, né con le regioni.
Da quest’ultimo decreto si evince che le nove settimane di proroga di cassa integrazione, per un totale di diciotto settimane, possono essere richieste in modo frazionato: cinque iniziali, per un totale di quattordici settimane, e quattro successive.
Rispetto al dl Rilancio, il nuovo decreto stabilisce che le quattro settimane si possano richiedere per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. Lo stesso decreto, seguito anche da un dettagliato messaggio INPS, fornisce nuove scadenze per inviare le domande di cassa integrazione o anche per correggere eventuali errori in istanze già presentate.
Domande di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e in deroga possono essere presentate entro il 17 luglio 2020 se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande, vale a dire il trentesimo giorno successivo all’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività.
Per domande di cassa integrazione riferite al periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 il nuovo termine è il 15 luglio 2020. Il 17 luglio 2020 è anche il termine per correggere eventuali errori od omissioni nella domanda, indipendentemente dal periodo per il quale si chiede l’integrazione salariale.
Il nuovo decreto – si legge sull’Adnkronos – fornisce chiarimenti anche sul pagamento diretto delle ulteriori nove settimane di cassa integrazione in deroga da parte dell’INPS, anche con anticipo del 40%, introdotto dal dl Rilancio (vale anche per CIGO e assegno ordinario).
Si stabilisce infatti che il datore di lavoro, avuto l’anticipo, deve inviare entro il 17 luglio 2020 (sempre per periodi precedenti allo stesso) tutti i dati necessari perché l’Istituto possa erogare il residuo a saldo di cassa integrazione. Se non rispetta i termini gli oneri sono invece a suo carico. Il termine per chiedere l’anticipo per periodi precedenti al 18 giugno è fissato al 3 luglio 2020.