‘Ho vissuto per 12 anni con questo cognome e non voglio averne altri’. Il ragazzino, nato nel 2003, due anni fa rispose così ai giudici che lo ascoltavano per chiedergli cose ne pensasse del fatto che suo padre, padre biologico, volesse dargli anche il proprio cognome oltre a quello della mamma, che aveva dalla nascita. Dopo il verdetto della Corte d’appello di Firenze, sezione minorenni, che un anno fa rigettava il ricorso del padre, la Cassazione conferma la decisione dei giudici fiorentini. L’ultima parola spetta dunque al bambino, che può decidere con quale cognome si sente più a proprio agio. Non si può aggiungere al cognome della madre, acquisito fin dalla nascita, quello del padre biologico, dopo un riconoscimento tardivo, se questo può creare al minore ‘turbamento e sofferenza’. L’interesse da tutelare non è quello dei genitori, quanto quello del minore, ragion per cui i giudici hanno lasciato al bambino la scelta.
Alla base della decisione – spiega la Cassazione nella sentenza numero 17139 della prima sezione civile – non deve esserci l’esigenza di rendere la posizione del figlio nato fuori dal matrimonio quanto più simile possibile a quella del figlio di coppia coniugata ma quella di garantire l’interesse del figlio a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una comunità.
La sentenza della Cassazione segue quella storica dell’8 novembre 2016, con la quale la Consulta accolse il ricorso presentato dalla Corte d’appello di Genova e sancì la possibilità di dare ai figli il cognome della madre. Il caso era quello di un bambino, figlio di una coppia italo-brasiliana, al quale i genitori volevano dare oltre al cognome del babbo anche quello della mamma. Una sentenza attesa da circa 40 anni quella della Consulta: fino ad allora, per legge, al figlio era attribuito automaticamente il cognome paterno.