Cassazione I Sez. Civile n°11553/2018 la delibazione fa venir meno il presupposto per il riconoscimento del mantenimento

Per la Cassazione la delibazione fa venir meno il presupposto per il riconoscimento del mantenimento ovvero la permanenza del vincolo coniugale.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell’ordinanza n. 11553/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un uomo nei confronti della moglie separata.
In sede di separazione personale dei coniugi, era stato stabilito che a quest’ultima l’ex dovesse versare 250 euro mensili di mantenimento; tuttavia, successivamente il marito chiese, ex art. 710 c.p.c., la revoca del proprio obbligo a corrispondere quell’assegno poiché, dopo il passaggio in giudicato sentenza di separazione, era intervenuta la delibazione della Corte d’Appello competente della decisione ecclesiastica dichiarativa della nullità del loro matrimonio concordatario.
Nonostante il Tribunale avesse, in prima battuta, accolto la domanda dell’ex marito, questa veniva respinta a seguito del reclamo della moglie dalla Corte d’Appello: per i giudici, il sopravvenire della dichiarazione di nullità del matrimonio non avrebbe potuto determinare il venir meno del diritto alla percezione dell’assegno.
In Cassazione, il ricorrente contesta alla Corte d’Appello di aver richiamato una pronuncia di legittimità che, però, aveva esaminato la questione del giudicato formatosi su statuizioni economiche adottate nell’ambito di un giudizio sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e non una sua fase transitoria o interlocutoria quale è quella (come nel caso di specie) della separazione.
Una doglianza che appare fondata ai giudici di Cassazione i quali approfittano del provvedimento per fornire precisazioni sulla sorte da attribuire alle statuizioni economiche e patrimoniali contenute nella pronuncia di separazione personale dei coniugi divenuta cosa giudicata, in particolare all’assegno di mantenimento riconosciuto a uno degli ex qualora sopraggiunga il provvedimento che attribuisce efficacia civile alla sentenza ecclesiastica di nullità del vincolo. 
Cassazione: le differenze tra mantenimento e assegno divorzile
Sbaglia la Corte d’Appello a equiparare gli effetti della sopravvenuta delibazione (ovvero l’intervenuta efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario nello Stato Italiano) sul giudicato riguardante le statuizione economiche adottate nell’ambito di un giudizio avente a oggetto la cessazione degli effetti civili di detto matrimonio a quello afferente le statuizioni economiche accessorie al provvedimento di separazione.
Infatti, l’assegno divorzile è sostanzialmente diverso dal contributo dovuto al coniuge separato, sia perché i due esborsi sono fondati su presupposti del tutto distinti, sia in quanto sono disciplinati in maniera autonoma e in termini niente affatto coincidenti.
La separazione di coniugi, precisa la Cassazione, non elide, anzi, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché il dovere di assistenza materiale nel quale si attualizza l’assegno di mantenimento conserva la sua efficacia e la sua pienezza, non presentando alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche solo temporanea, di separazione.
In altri termini, non viene meno il rapporto coniugale, ma si determina solo una sospensione dei doveri di natura personale (fedeltà, convivenza e collaborazione) con permanenza di quelli di natura patrimoniale, seppur adattati alla nuova situazione.
Invece, con il divorzio il rapporto si estingue definitamente, sia sul piano dello status personale dei coniugi che nei loro rapporto giuridico patrimoniali e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale, fermo restando, in presenza dei figli, l’esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi gli ex.

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