I Tribunali italiani non sono competenti a decidere sull’affidamento e sul mantenimento dei minorenni che non vivono nel nostro Paese. Lo ha ribadito una ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha affidato al padre, un ricercatore universitario catanese che vive in Svezia, la figlia nata dal matrimonio con un’italiana che, tornata a vivere in un paese Abruzzese, aveva chiesto al Tribunale di Vasto (Chieti) l’affidamento del figlio. Il giudice civile di Vasto, respingendo la richiesta del legale dell’uomo, l’avvocato Giuseppe Lipera, e accogliendo quella della donna, l’avvocato Maria Grazia Tana, si era dichiarato competente a decidere sulla separazione dei due coniugi e sull’affidamento della minore, fondando la propria decisione sulla comune cittadinanza italiana dei coniugi. Il marito ha presentato ricorso in Cassazione rilevando la violazione da parte del giudice civile dell’articolo 8 del Regolamento di Bruxelles II bis.
Il Tribunale di Vasto ha sospeso il giudizio e emesso un’ordinanza presidenziale disponendo che la minorenne dovesse continuare a vivere in Svezia. Il Pg della Corte Suprema ha chiesto di dichiarare “il difetto di giurisdizione del giudice ordinario italiano sulle domande inerenti l’affidamento ed il mantenimento della figlia minorenne delle parti”. Le Sezioni Unite hanno sancito “il difetto di giurisdizione del giudice italiano sia sulla domanda di affidamento della figlia dei coniugi, sia sulla domanda accessoria relativa al mantenimento della minore” in favore del Tribunale svedese che dovrà decidere sul collocamento, sull’affidamento e sul mantenimento della bambina. “La vita matrimoniale del mio assistito e della moglie – ha commentato l’avvocato Lipera – si è svolta e si svolge ad oggi prevalentemente nel territorio svedese. Dove vivono i coniugi e dove la loro figlia sta crescendo e sta frequentando la scuola”.