Non si rischia una condanna per molestie se si inviano all’ex messaggi tramite e-mail: il fatto “non è previsto dalla legge come reato”. Lo sottolinea la sezione feriale penale della Cassazione, annullando senza rinvio la condanna inflitta a un 51enne, accusato di aver molestato con messaggi di posta elettronica una donna con la quale aveva avuto una relazione.
A differenza degli sms, infatti, si legge nella sentenza n.44855, i messaggi via e-mail sono “privi del carattere di invasività”, proprio perché si può scegliere se aprirli e leggerli, oppure se cestinarli, a differenza di quelli inviati sul telefono cellulare. La storia tra i due era nata su una nave da crociera, dove lui svolgeva il lavoro di ufficiale addetto alle comunicazioni radio; al termine della relazione, però, l’uomo aveva continuato a molestare la ragazza, non solo tramite posta elettronica, ma anche cercando di forzare la password della sua casella e-mail e il sistema informatico del gestore dell’utenza cellulare intestata alla ex.
Per questo, l’imputato era stato condannato – per intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche e accesso abusivo ad un sistema informatico, oltre che per tentata violenza privata e molestie – dalla Corte d’appello di Milano alla pena di due anni di reclusione, senza la concessione di alcuna attenuante. Il suo ricorso in Cassazione è stato accolto solo sul punto delle molestie via e-mail: le condanne per gli altri reati sono così diventate definitive e la Corte d’appello di Milano dovrà riesaminare il caso solo per rideterminare il trattamento sanzionatorio, eliminando la pena riguardante l’invio dei messaggi di posta elettronica.
(Fonte Agi)