Cassazione: “Se i minori non vanno a scuola, la colpa non è dei genitori”

 

Cari genitori, se i vostri bambini  si rifiutano di andare a scuola, rasserenatevi, non è colpa vostra. A stabilirlo, la terza sezione penale della Cassazione, secondo cui “ il rifiuto volontario, categorico e assoluto del minore ad andare a scuola non superabile con l’intervento dei genitori e dei servizi sociali, può  far escludere la responsabilità dei genitori se il proprio figlio non frequenta le lezioni”.

Tale sentenza è stata emessa dal  giudice di Trebisacce, che ha assolto due genitori extracomunitari dall’accusa “di aver omesso senza giustificato motivo di far impartire ai loro figli l’istruzione elementare”, “per non aver commesso il fatto”.  Il pg di Catanzaro, era ricorso alla Suprema Corte il pg di Catanzaro,  impugnando la sentenza di assoluzione.  , che gli ‘ermellini’ hanno provveduto ad annullare. annullando con rinvio la sentenza impugnata e disposto un nuovo La Corte ha quindi disposto un nuovo pocesso per approfondire la vicenda, e nella sentenza n.47110 depositata oggi, hachiarito in quali situazioni particolari può essere esclusa la responsabilità del genitore, ossia “solo quando emergano elementi che rendano inattuabile l’adempimento dell’obbligo di istruzione”. Tra gli esempi citati dalla Corte, dunque, la “mancanza assoluta di scuole o di insegnanti”, lo “stato di salute dell’alunno", la "disagiata distanza tra scuola ed abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell'obbligato non consentano l'uso di mezzi privati” e il “rifiuto volontario, categorico e assoluto del minore non superabile con l'intervento dei genitori e dei servizi sociali”. Nel caso in esame, invece, il giudice di pace, secondo la Cassazione, “si è limitato genericamente a far riferimento ad una comunicazione del dirigente scolastico”ed ha “apoditticamente ritenuto che da siffatta comunicazione emergesse che, nonostante l’impegno profuso dai genitori, i minori avevano rifiutato di frequentare la scuola dell’obbligo”, senza specificare “da quali elementi abbia tratto la prova del rifiuto dei minori a frequentare la scuola dell'obbligo e quale sia stato e in che modo si sia manifestato l’impegno dei genitori per superare il rifiuto dei minori medesimi”. Per questo la vicenda dovrà essere riesaminata dal giudice di pace.

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