ROMA – Storica sentenza della Cassazione a Sezioni Unite Civili di notevole rilievo per i pubblicisti che svolgano attività giornalistica in modo esclusivo in una redazione. La Suprema Corte, presieduta da Giovanni Mammone, su conforme richiesta dell’Avvocato Generale Marcello Matera, decidendo su una questione di massima di particolare importanza in tema di rapporto di lavoro giornalistico, ha infatti affermato che «l’attività svolta dal collaboratore fisso espletata con continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio rientra nel concetto di “professione giornalistica”.

Pierluigi Roesler Franz

Ai fini della legittimità del suo esercizio è condizione necessaria e sufficiente la iscrizione del collaboratore fisso nell’albo dei giornalisti, sia esso elenco dei pubblicisti o dei giornalisti professionisti: conseguentemente, non è affetto da nullità per violazione della norma imperativa contenuta nell’art. 45 della legge n. 69 del 1963 il contratto di lavoro subordinato del collaboratore fisso iscritto nell’elenco dei pubblicisti, anche nel caso in cui svolga l’attività giornalistica in modo esclusivo».
È stato, così, accolto il ricorso della giornalista pubblicista milanese, Loredana Oliva, assistita dagli avvocati Bruno Del Vecchio, Mario Fezzi e Maurizio Borali, nei confronti del quotidiano Il Sole 24 Ore. Il Tribunale di Milano aveva dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal gennaio 1996, riconoscendo alla giornalista la qualifica di collaboratrice fissa e ordinando alla società di regolarizzare il rapporto con l’attribuzione alla giornalista di una retribuzione mensile di 2.500 euro.
La Corte d’appello di Milano aveva, però, riformato la sentenza di I grado dichiarando la nullità del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 1997 al 2008, ai sensi dell’art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale dei Giornalisti, e respinto ogni altra richiesta della giornalista, compensando le spese del giudizio.
La situazione si é ora capovolta. Sarà la Corte d’appello di Milano a riesaminare le carte, ma attenendosi alla lettera agli importanti principi fissati dalla Cassazione che potrebbero riflettersi positivamente anche sull’Inpgi.

Pierluigi Franz

LA SENTENZA

Cassazione a Sezioni Unite Civili sentenza n. 1867 del 28 gennaio 2020 (Presidente Giovanni MAMMONE, relatore Adriana DORONZO)

FATTI DI CAUSA

Loredana Oliva

1.- Il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata in data 18 ottobre 2010, dichiarò l’esistenza tra Loredana Oliva e Il Sole 24 Ore s.p.a. di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal gennaio 1996, riconoscendo alla Oliva la qualifica di collaboratrice fissa e ordinando alla società di regolarizzare il rapporto con l’attribuzione alla suddetta di una retribuzione mensile di € 2500,00.
2.- Con sentenza pubblicata il 17 dicembre 2014, la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’impugnazione proposta da II Sole 24 Ora s.p.a. ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarò la nullità del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 17 novembre 1997 al 30 marzo 2008, ai sensi dell’art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale dei Giornalisti (d’ora in poi C.N.L.G.); rigettò ogni altra domanda proposta dalla Oliva e compensò le spese di entrambi gradi del giudizio.
2.1.- A fondamento della sua decisione la Corte territoriale a) confermò la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico intercorso tra le parti e la qualifica di collaboratrice fissa della Oliva; b) dichiarò che, in conseguenza dell’iscrizione della Oliva nell’elenco dei pubblicisti e non dei giornalisti professionisti, come previsto dalla Legge 3/2/1963, n. 69, art. 45, il rapporto di lavoro era affetto da nullità, non sanabile attraverso lo svolgimento di fatto dell’attività di praticantato giornalistico o di giornalista professionista; c) sostenne che una diversa interpretazione non poteva trovar fondamento nell’art. 36 del C.N.L.G., il quale doveva essere interpretato nel senso della sola applicazione del trattamento economico e normativo previsto per i giornalisti professionisti ex art. 1 del C.N.L.G. in linea con gli approdi giurisprudenziali sull’applicabilità dell’art. 2126 codice civile; d) riconobbe alla Oliva, ai sensi dell’art. 2126 c.c., il trattamento economico e previdenziale per il tempo in cui il rapporto nullo aveva avuto esecuzione, ma non il diritto di continuare a rendere la prestazione o di pretenderne lo svolgimento; e) infine, escluse che l’iscrizione nell’elenco dei professionisti intervenuta nel gennaio 2010, allorché il rapporto di lavoro era già cessato, avesse sanato la nullità.

Il Tribunale di Milano

3.- Contro la sentenza, la Oliva ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il  Sole 24 Ore s.p.a.
4.- Fissata l’adunanza camerale, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod.proc.civ., la Corte – sezione lavoro ha ritenuto di rinviare la causa alla pubblica udienza, all’esito della quale il Collegio ha emesso l’ordinanza interlocutoria n. 14262, depositata in data 24 maggio 2019, con cui ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
4.1.- L’ordinanza interlocutoria, dopo aver riportato le norme fondamentali di riferimento (art. 1 L. n. 3/2/1963, n. 69, sia nel testo anteriore sia nel testo successivo alle modifiche apportate dalla L. 26/10/2016, n. 198, art. 5) e richiamato le norme del C.N.L.G. 10/1/1959, reso efficace erga omnes con d.p.r. 16/1/1961, n. 153, nonché dei contratti collettivi successivi, ha esaminato i precedenti di questa Corte (a partire da Cass. 29/12/2006, n. 27608, fino a Cass. 28/10/2016, n. 21884 e a Cass. 21/4/2017, n. 10158), in cui si è affermato che, a norma dell’art. 45 della L. n. 69/1963, nel testo originale, per l’esercizio dell’attività giornalistica di redattore ordinario è necessaria l’iscrizione nell’albo dei giornalisti professionisti, sicché il contratto giornalistico concluso con un redattore non iscritto in quell’elenco è nullo per violazione di norme imperative.
4.2.- Ha rilevato che i precedenti citati riguardavano l’esercizio dell’attività giornalistica di redattore e che solo la recente sentenza n. 3177/2019 si era occupata del collaboratore fisso; rispetto a quest’ultima decisione, ha prospettato una diversa soluzione, anche alla luce della modifica normativa introdotta dalla Legge 26/10/2016, n. 198.
4.3.- In primo luogo, ha dissentito dalla linea di fondo seguita dalla citata sentenza, secondo cui il discrimine tra l’attività di giornalista professionista e quella di collaboratore fisso è meramente quantitativo, ossia legato alla esclusività o meno della prestazione: in tal modo, secondo l’ordinanza interlocutoria, si trascura di considerare una diversità qualitativa, legata al diverso percorso professionale che caratterizza le due prestazioni e che richiede, per il primo, oltre ad un periodo di praticantato, con l’iscrizione in un particolare registro (registro dei praticanti), il superamento di una prova di idoneità professionale (art. 32), mentre, per il secondo, solo la dimostrazione, attraverso la indicazione di giornali e periodici contenenti scritti a sua firma e certificati dai direttori delle pubblicazioni, dello svolgimento di attività di pubblicista regolarmente retribuita da almeno due anni (art. 35).
4.4.- In secondo luogo, e conseguentemente, ha dubitato che lo svolgimento in modo esclusivo dell’attività di collaboratore fisso costituisca criterio univoco per attrarre l’esercizio della predetta attività nella professione del giornalista professionista e, pertanto, per richiedere, ai fini della validità del rapporto di lavoro, la sua iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti.
5.- Il Primo Presidente, in ragione della particolare importanza della questione di massima, ha assegnato la controversia a queste Sezioni unite. In prossimità dell’udienza, la controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Ragioni della decisione

1.- Con il primo motivo di ricorso, la Oliva denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 45 della L. 3/2/1963, n. 69, e dell’art. 2 del C.N.L.G., in relazione al D.P.R. 16/1/1961, n. 153.
1.1.- Osserva che l’art. 38 della L. 5/8/1981, n. 416, come modificato dall’art. 76, comma 1, L. 23/12/2000, n. 388, prevede espressamente la possibilità che un giornalista pubblicista svolga attività giornalistica in regime di subordinazione, con il conseguente diritto all’iscrizione all’Istituto previdenziale dei giornalisti; tali disposizioni normative contrastavano con la tesi della nullità dell’attività giornalistica svolta da un giornalista pubblicista.
1.2.- Richiama l’art. 5 del C.N.L.G., il quale elenca espressamente le attività e i ruoli per i quali è imprescindibile la qualifica di giornalista professionista, e quindi l’iscrizione nel relativo albo, argomentando, a contrario, che per quelli non menzionati, come il collaboratore fisso, è sufficiente l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti.
1.3.- Definisce i caratteri tipici dell’attività del collaboratore fisso, desunti dal citato art.2 del C.N.L.G. del 1959, reso efficace erga omnes con d.p.r. n. 153/1961, i quali sono dati dallo svolgimento di opera giornalistica non quotidiana, ma connotata comunque dalla continuità della prestazione, dal vincolo di dipendenza e dalla responsabilità di un servizio, rimarcando come la previsione contrattuale sia del tutto sovrapponibile a quella prevista dall’art. 1 della L. n. 69/1963, secondo cui «sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita, anche se esercitano altre professioni o impieghi» e cogliendo la differenza rispetto al giornalista professionista nella «esclusività della prestazione».
1.4.- Sottolinea come lo stesso art. 45 della L. 69/1963, nel precludere l’esercizio della professione giornalistica a chi «non è iscritto all’albo professionale», non distingue i due elenchi da cui lo stesso è composto.
2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1423, 1424 e 2126 cod.civ.; degli artt. 1 e 33 della L. 69/1963, dell’art. 46, comma 2, del D.P.R. 4/2/1965; degli artt. 112 e 115 cod.proc.civ.
2.1.- La ricorrente rileva l’errore in cui è incorso il giudice d’appello nel fissare al «31/3/2008» (così nel dispositivo della sentenza, mentre nella parte motiva si indica il 31/10/2008, quale data di scadenza dell’ultimo contratto di cessione di diritti di autore) la data di cessazione del rapporto, osservando, in contrario, che al momento del deposito del ricorso (17/4/2008) esso era ancora in corso e nessuna delle parti aveva mai dedotto la sua cessazione. In questo errore era da riscontrarsi la violazione degli artt. 112 e 115 del cod.proc.civ., in mancanza di prove della fine del rapporto, non potendosi a tale scopo valorizzare l’istanza di anticipazione di udienza datata 7/5/2010, che, in quanto volta ad ottenere una sollecita definizione del giudizio, non aveva valore confessorio o di altra prova.
2.2.- Censura quindi la sentenza nella parte in cui non ha attribuito efficacia retroattiva alla sua iscrizione nel registro dei praticanti (1/1/2008, data di decorrenza dell’iscrizione o dall’11/9/2009, data della deliberazione del Consiglio dell’ordine dei giornalisti di Sicilia), o, quanto meno, alla sua iscrizione nell’elenco dei professionisti (13/1/2010), e tanto al fine di escludere la nullità del rapporto.
3. Il primo motivo è fondato.
3.1.- In linea di fatto, deve permettersi che non sono in discussione in questa sede il carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e la qualifica di collaboratrice fissa, riconosciuta alla Oliva dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello.
È stato altresì accertato dal giudice del merito, senza che si apprezzino idonee censure, che la odierna ricorrente ha prestato attività di collaboratrice fissa in via esclusiva: questo dato emerge con chiarezza dalla sentenza impugnata, sia nella parte in cui la Corte riporta i termini della domanda giudiziale della lavoratrice – che ha sostenuto di aver svolto attività di «giornalista professionista subordinata», deducendone l’esclusività (pag. 11) –, sia nella parte in cui la stessa Corte definisce le caratteristiche del rapporto di lavoro inter partes, accertando come sussistenti i requisiti della dipendenza, della continuità e dell’impegno in via esclusiva (pag. 7), nonché della disponibilità a coprire le esigenze editoriali per un settore specifico, quale quello delle politiche internazionali del lavoro e della formazione.
3.2. – Infine, è pacifico che la Oliva è stata iscritta nell’albo (elenco – n.d.r.) dei pubblicisti nel 1993, nell’albo (registro – n.d.r.) dei praticanti giornalisti il giorno 11/9/2009 (con effetto retroattivo dal giorno 1/1/2008) e nell’albo (elenco – n.d.r.) dei giornalisti professionisti con decorrenza dal 13/1/2010.
3.3.- È pure opportuno chiarire che la questione sottoposta all’esame di queste Sezioni Unite concerne esclusivamente la validità del rapporto di lavoro giornalistico tra un editore di giornale e un collaboratore fisso che, pur svolgendo l’attività in via esclusiva, non sia iscritto nell’elenco dei giornalisti professionisti, ma in quello dei pubblicisti.

Corte di Cassazione

Nella controversia in esame, non viene dunque in rilievo la diversa questione dell’opera prestata dal collaboratore fisso in difetto di esclusività professionale, in cui non sembra dubbia la validità del rapporto di lavoro qualora sussista l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti (così anche nella sentenza n. 3177/2019, in motivazione), né quella, per certi aspetti affine ma esulante dall’oggetto del presente giudizio, dell’attività svolta dal redattore non iscritto nell’elenco dei giornalisti professionisti, e nemmeno quella, più radicale, dell’esercizio di fatto dell’attività di giornalista, professionista o pubblicista, da parte di soggetto non iscritto all’albo (rectius, in alcuno degli elenchi da cui l’albo è formato).
3.4.- Con riguardo a quest’ultima ipotesi, va ricordato che la dottrina e la giurisprudenza dominanti ritengono che il contratto individuale di lavoro sia nullo per violazione di norme imperative (art. 45 L. n. 69/1963, che richiama l’art. 348 cod. pen. sull’esercizio abusivo della professione e l’art. 498 cod.pen. sull’usurpazione di titoli), ma non è illecito nell’oggetto o nella causa e perciò non è inefficace per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, trovando applicazione l’art. 2126, comma 1°, cod. civ. (v. Cass. 12/11/2007, n. 23472; Cass. 16/02/2006, n. 3399; Cass. 06/02/2006, n. 2476; Cass. 3/1/2005, n. 28; Cass. 23/02/2004, n. 3576; Cass. 21/09/2000, n. 12520; Cass. 27/5/2000 n. 7020; Cass. 1/6/1998 n. 5370; Cass. 4/2/1998 n. 1157; Cass. 20/05/1997, n. 4502; Cass. 6/4/1990 n. 2890; Cass. Sez. Un. 10/04/1979, n. 2029; Cass. 14/1/1976 n. 127; Cass. 5/4/1971, n. 995; principi ripresi di recente da Cass. 8/3/2019, n. 6874).
3.5.- Non può, invece, mai essere dichiarata, in ragione della ritenuta invalidità del rapporto, la prosecuzione del rapporto o la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, non potendosi costringere il datore di lavoro ad attuare un contratto nullo. Sempre quale effetto della nullità, deve escludersi un’efficacia retroattiva dell’iscrizione nell’albo ai fini di rendere valido il rapporto, non conoscendo il nostro ordinamento l’istituto della convalida del negozio nullo (art. 1423 cod.civ.) (su questo specifico aspetto, Cass. 25/01/2016 n. 1256; Cass. 11/02/2011, n. 3385; Cass. 25/06/2009, n.14944). L’iscrizione all’Albo disposta dall’ordine professionale con efficacia retroattiva vale nei rapporti tra professionista e Ordine, ma non nei rapporti tra giornalista e terzi, come il datore di lavoro, rispetto ai quali l’ordinamento professionale è res inter alios acta (così Cass. 06/02/2006, n. 2476).
4.- La controversia in esame è sovrapponibile a quella decisa da questa Corte con la sentenza n. 3177/2019: in questo arresto si è affermato che «l’attività di giornalista svolta da un collaboratore fisso in modo continuativo ed esclusivo a scopo di guadagno … rientra pur sempre nel concetto di professione di giornalista e, in quanto tale, è bisognosa di previa iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti a pena di nullità del contratto (secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità: v. la già citata Cass. 29 dicembre 2006, n. 27608, nonché la già citata Cass. n. 23472/2007)».
4.1.- Il presupposto logico-giuridico da cui muove la sentenza è dato dall’art. 45 della L. n. 69/1963, sia prima sia dopo la modifica introdotta dalla L. n. 198/2016.
La norma, nel testo precedente alla riforma, e applicabile ratione temporis anche alla presente controversia, così recita «Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell’albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave».
4.2.- Nell’esegesi di tale disposizione, la Corte ha valorizzato la locuzione «professione di giornalista» ritenendo che essa identifichi solo l’attività del «giornalista professionista» e ha interpretato l’espressione «albo professionale» come elenco dei giornalisti professionisti, sul presupposto che i pubblicisti «svolgono attività giornalistica non come professione, cioè senza essere caratterizzati nel mercato del lavoro da un determinato status»: ne ha tratto la conseguenza che ogni qual volta un collaboratore fisso o un pubblicista svolga l’attività di giornalista in modo esclusivo («in modo professionale», così la sentenza) è necessaria la sua iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti, pena la invalidità del contratto di lavoro.
5.- Tale interpretazione non appare convincente, siccome non supportata dalla cornice normativa.
5.1.- La legge non definisce il giornalista, né la professione di giornalista. Tuttavia, elementi definitori possono trarsi dalle norme della contrattazione collettiva e dalla legge professionale.
L’art. 1 del C.N.L.G. 2009-2013 (rimasto sostanzialmente invariato a partire dal primo contratto nazionale di lavoro giornalistico del 10/1/1959, reso efficace erga omnes con d.p.r. 16/1/1961, n. n.153, e avente pertanto valore di legge, seguito dai contratti collettivi del 1/10/1995, 30/9/1999, 1/3/2001, 28/2/2005, 1/4/2009, 31/2/2013) definisce il rapporto di lavoro giornalistico attraverso l’individuazione dei soggetti che ne fanno parte, ossia, da un lato, «gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l’emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali» e, dall’altro, «i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all’estero la loro attività».
5.2.- La dichiarazione a verbale riportata sotto l’art. 1 del CNLG precisa che le norme del contratto nazionale di lavoro giornalistico costituiscono, nel loro complesso, il trattamento economico e normativo minimo inderogabile per ogni prestazione di lavoro giornalistico subordinato; esse, pertanto, si applicano «ai giornalisti che prestino attività subordinata nei quotidiani, nei periodici, nelle agenzie di stampa, nelle emittenti radiotelevisive e negli uffici stampa di qualsiasi azienda».
5.3.- Sotto il profilo soggettivo, il contratto disciplina l’attività del giornalista, senz’altra aggettivazione o distinzione, purché la sua attività sia caratterizzata da continuità e subordinazione. Manca ogni riferimento all’esclusività della prestazione. Altrettanto genericamente, ossia senza specificare una particolare categoria di giornalista, usa l’espressione «prestazioni professionali dei giornalisti» per disciplinare la relativa attività su piattaforme multimediali.
5.4.- A maggiore precisazione, l’art. 2 del C.N.L.G., che riproduce pressoché letteralmente quanto già disponeva l’art. 2 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico del 1959, dispone che il contratto si applica ai «collaboratori fissi», cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, «che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio»
5.5.- Da un punto di vista letterale, entrambe le norme parlano di giornalisti e di editori – questi ultimi da intendersi nel senso di soggetti che esercitano un’attività imprenditoriale per la diffusione delle notizie ed il cui fine primario è caratterizzato da un lucro economico (Cass. 8/5/1992, n. 5447) –, sicché non vi è dubbio che tanto i giornalisti cosiddetti professionisti, ovvero che prestano «attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza», quanto i «collaboratori fissi» – i quali si differenziano dai primi solo perché ad essi non si richiede la quotidianità della prestazione, – né, secondo quanto più avanti si chiarirà, la esclusività dell’attività, in difetto di un’espressa previsione in tal senso – rientrano nella stessa categoria dei giornalisti. L’estensione della «materia del contratto» (art. 1) ad «ogni rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico» offre ulteriore conferma dell’ammissibilità di un rapporto di lavoro subordinato tra un editore e un giornalista non caratterizzato dalla quotidianità della prestazione.
5.6.- In tali sensi, e con specifico riguardo ai collaboratori fissi, si è più volte espressa la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico non quotidiano del collaboratore fisso, a condizione che sussistano i requisiti di cui all’art. 2 del C.C.N.L. di categoria del 1959, consistenti «nella continuità della prestazione, intesa come svolgimento di un’attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze formative e informative di uno specifico settore, nella responsabilità di un servizio, che implica la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o rubriche; nel vincolo di dipendenza, per effetto del quale l’impegno del collaboratore di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro permane anche negli intervalli fra una prestazione e l’altra» (Cass. 17/06/1997, n. 5432; Cass. 27/6/1990, n. 6512; più di recente, Cass. 13/11/2018, n. 29182; Cass. 20/05/2014, n. 11065).
6.- Nella medesima direzione si muove la Legge 3/2/1963, n. 69, intitolata «Ordinamento della professione di giornalista».
6.1.- Anche la legge non dà una definizione di giornalista o di attività giornalistica.
L’art. 1, rubricato «Ordine dei giornalisti», dopo aver istituto l’Ordine dei giornalisti («È istituito l’Ordine dei giornalisti»: comma 1), prevede che «ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell’albo» (comma 2). La norma qualifica i giornalisti «professionisti» come «coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista» (comma 3) e i «pubblicistici» come «coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi» (comma 4).
6.2.- Nell’elencare i diritti e i doveri dei giornalisti (art. 2), si rivolge genericamente ai «giornalisti»; nel regolare l’elezione dei consigli dell’ordine prevede che la convocazione dell’assemblea sia effettuata a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi «dall’esercizio della professione» (art. 4); tra i poteri attribuiti al Consiglio vi è quello di curare l’osservanza della «legge professionale», vigilare per la tutela del titolo di «giornalista» e per reprimere l’esercizio abusivo della «professione» (art. 11); tra i compiti del Consiglio nazionale, di cui fanno parte giornalisti professionisti e pubblicisti, c’è quello di dare parere, quando ne sia richiesto dal Ministro per la giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la «professione di giornalista» e promuovere le attività intese al «perfezionamento  professionale» (art. 20); l’albo professionale è unico, ripartito in due elenchi (quello dei professionisti e quello dei pubblicisti: art. 26) e l’anzianità è data «dalla data di iscrizione nell’albo», senza distinzione tra i due elenchi (art. 27); a ciascun «iscritto nell’albo» è rilasciata la tessera (art. 27).
6.3.- L’esame di queste disposizioni rivela un uso generico del termine «giornalista» (spesso, semplicemente, «iscritti»), indubbiamente comprensivo tanto del giornalista professionista quanto del pubblicista, ed un uso polisemico della parola «professione» o «professionale», che viene adoperato a volte per indicare solo il «giornalista professionista» (art. 26, comma 2) a volte, in senso lato, per indicare l’attività del giornalista, sia esso giornalista professionista o pubblicista, caratterizzata da continuatività e scopo di guadagno. La distinzione tra giornalista professionista e pubblicista torna a riemergere solo quando, per particolari ragioni (come la composizione dei consigli dell’ordine o del consiglio nazionale: art. 3, o l’attribuzione di particolari cariche: art. 19), viene in rilievo il diverso profilo professionale.
6.4.- Ciò consente di affermare, alla luce di un’interpretazione letterale e sistematica, che la legge n. 63/1969, nella parte in cui include il giornalista professionista e il pubblicista in uno stesso ordinamento, sottoponendoli agli stessi poteri e doveri disciplinari, mostra di considerare unitariamente la «professione di giornalista», da intendersi come quell’attività «di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione (per tutte, Cass. 1/2/2016, n. 1853, e Cass. 29/08/2011, n. 17723; Cass. 21/2/1992, n. 2166).
6.5.- In tal senso depone anche la Legge 5/8/1981, n.416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, come modificato dalla Legge 23/12/2000, n. 388), che attribuisce all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) la gestione, in regime di sostitutività, delle forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e  provvede, altresì, ad analoga gestione «anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all’articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica» (art. 38).
Il richiamo, da parte della ricorrente, di questa norma solo nel giudizio di cassazione deve ritenersi consentito – e non è pertanto affetto da inammissibilità, come invece sostiene la difesa della controricorrente – in quanto mero argomento difensivo posto a sostegno di una tesi giuridica che non postula alcun accertamento di merito (cfr. Cass. 12/06/2018, n. 15196; Cass. 16/11/2000, n. 14848).
7.- Può dunque pervenirsi ad una ulteriore conclusione.
I pubblicisti, al pari dei giornalisti professionisti, sono anch’essi professionisti, nel senso su indicato, e si distinguono primariamente per il fatto che il pubblicista può esercitare «altre professioni o impieghi» (significativo è l’uso parte del legislatore dell’aggettivo altre), a differenza del giornalista professionista la cui attività – professione si caratterizza per l’esclusività del suo esercizio.
7.1.- Né vale in contrario l’argomento, pure speso nella sentenza di questa Corte n. 23472/2007 e ripreso da Cass. n. 3177/2019, secondo cui è il regime giuridico stesso dei pubblicisti (e in particolare le modalità di iscrizione nel relativo elenco, come indicate nell’art. 35 della Legge 69/1963), siccome diverso da quello dei professionisti, ad escludere la natura professionale della loro attività, in quanto non sarebbe possibile alcun controllo sul livello qualitativo degli scritti e la loro iscrizione nel relativo elenco non avrebbe funzione di garanzia del buon livello della stampa.
7.2.- Come si è su evidenziato, non vi sono elementi da cui desumere che il legislatore o le parti stipulanti del contratto collettivo abbiano voluto attribuire lo status di giornalista solo al cosiddetto giornalista professionista e negarlo al pubblicista.
Per il legislatore non vi è una differenza ontologica tra le due attività, come dimostra che il fatto che entrambi sono sottoposti ai medesimi diritti e doveri (art. 2 Legge n. 63/1969): si è piuttosto al cospetto di un diverso grado di professionalità, al pari di quello che può riscontrarsi tra le varie qualifiche contrattuali previste dalla contrattazione collettiva in un certo settore, segnato dall’entità dell’impegno profuso a beneficio dell’attività giornalistica e che giustifica la formazione dei due diversi elenchi nonché, a monte, il diverso iter da seguire per la iscrizione nell’albo (art. 32 L. 63/1969 per il giornalista professionista e art. 35 per il pubblicista).
7.3.- La conferma che si tratta di due diverse species di una stessa categoria (rectius: professione) può trarsi dall’art. 40 della Legge n. 63/1969, nella parte in cui prevede la cancellazione del giornalista dall’elenco dei professionisti quando venga a mancare il requisito dell’esclusività professionale e, contestualmente, la possibilità, per lo stesso giornalista, di trasferirsi nell’elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 35 e ne faccia domanda. E ancora, lo stesso contratto nazionale di lavoro giornalistico (art. 36 C.N.L.G.) prevede la possibilità che i pubblicisti esercitino attività giornalistica in via esclusiva, trovando in tal caso applicazione il trattamento economico e normativo previsto per i giornalisti professionisti, con ciò confermandosi che non si è in presenza di attività eterogenee e inconciliabili e, simmetricamente, dovendosi escludere che l’attività del pubblicista sia fuori dal concetto di professione.
7.4.- La diversa e restrittiva interpretazione offerta dalle sentenze su richiamate non trova giustificazione neppure nel linguaggio giuridico, ove si consideri che il concetto di professionalità, adoperato per esempio nell’art. 2082 cod.civ. per definire l’imprenditore, è pacificamente inteso nel senso di attività commerciale svolta in modo sistematico e abituale, mentre non si richiede che l’attività medesima sia esclusiva, e neppure che sia preminente rispetto alle altre (Cass. 17/03/1997, n. 2321; Cass. 3/12/1981, n. 6395; Cass. 06/04/2017, n. 8982). Principi che valgono anche per le professioni intellettuali, per la legittimità del cui esercizio non è richiesto il carattere dell’esclusività, salvo che ciò non sia espressamente richiesto dal singolo ordinamento professionale.
7.5.- In definitiva, tanto per la contrattazione collettiva quanto per la legge ordinamentale, la professione del giornalista è caratterizzata dalla continuatività, da intendersi come sistematicità e abitualità della prestazione, in antitesi alla sporadicità e saltuarietà, nonché dalla onerosità, senza che rilevi l’esclusività o la prevalenza della stessa rispetto ad altre professioni o impieghi.
8.- Questi approdi interpretativi si pongono in linea di continuità con la giurisprudenza della Corte costituzionale.
Con la sentenza 10 luglio 1968, n. 98 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 46 Legge n. 63/1969, nella parte in cui prevedeva che la carica di direttore e di vice direttore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al comma 1° dell’art. 34 («agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno quattro giornalisti redattori ordinari, o presso un periodico diffusione nazionale e con almeno sei giornalisti professionisti redattori ordinari») dovesse essere svolta solo da un giornalista iscritto nell’elenco dei giornalisti professionisti.
8.1.- Il Giudice delle leggi (richiamando il suo precedente n. 11 del 23 marzo 1968) ha affermato che la funzione dell’Ordine dei giornalisti è quella di garantire il rispetto della personalità e della libertà dei giornalisti e di assicurare «la vigilanza sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla».
Ha, quindi, ritenuto che l’obbligo imposto dall’art. 46 della legge – nella parte in cui prescrive che direttore e vicedirettore responsabili siano iscritti all’albo – risulta legittimo perché rafforza quella libertà di manifestazione del pensiero che è principio dell’ordinamento democratico e come tale viene tutelata dall’art. 21 della Costituzione: «Ed infatti la funzione dell’Ordine … risulterebbe frustrata ove proprio i poteri direttivi di un quotidiano, di un periodico o di un’agenzia potessero essere assunti da un soggetto … che per il fatto di non essere iscritto nell’albo non possa essere chiamato a rispondere di fronte all’Ordine per eventuali comportamenti lesivi della dignità sua e dei giornalisti che da lui dipendono».
8.2.- Queste ragioni – ha aggiunto la Corte – «appaiono soddisfatte dall’iscrizione del direttore e del vicedirettore nell’albo, indipendentemente dal fatto che si tratti di professionisti o di pubblicisti: nell’uno e nell’altro caso, infatti, si rende possibile la vigilanza dell’Ordine, nella quale, secondo quanto si è detto, si deve ravvisare il solo fondamento di legittimità di quell’obbligo. Aggiungere – come fa il primo comma dell’art. 46 per i quotidiani, per i periodici e le agenzie di stampa di cui all’art. 34 – l’ulteriore vincolo di scelta del direttore e del vicedirettore responsabile fra gli iscritti nell’elenco dei professionisti significa aggravare il limite posto alla libertà garantita dall’art. 21 della Costituzione, e ciò senza un’adeguata giustificazione costituzionale. Ed invero, escluso che l’attività direzionale sia in qualche modo obiettivamente incompatibile con la circostanza che il pubblicista non esercita il giornalismo in modo esclusivo (tanto è vero che, secondo quanto dispone il capoverso dello stesso art. 46, egli può assumere la direzione o la vicedirezione responsabile dei periodici e delle agenzie diversi da quelli considerati nel primo comma), si può anche convenire sulla opportunità che, ove si tratti di quotidiani o di periodici ed agenzie di particolare importanza, le funzioni direttive vengano affidate a chi sia dedito esclusivamente al giornalismo e possegga i particolari requisiti che si esigono per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti: ma è certo che non ci si trova qui in presenza di un pubblico interesse né, a maggior ragione, di un interesse generale di grado tale da giustificare l’intervento della legge, la quale, quando si tratti di disciplinare l’esercizio di una libertà fondamentale, non può porre limitazioni che, come quella in esame, non siano in funzione della tutela di interessi direttamente rilevanti sul piano costituzionale (cfr. sentenza n. 11 del 1968). Per questa parte, dunque, il primo comma dell’art. 46 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo».
8.3.- Nella sentenza sono fondamentali due passaggi: l’iscrizione all’albo è di per sé garanzia di qualità dell’informazione e di tutela degli interessi preminenti legati alla libertà di manifestazione del pensiero, perché consente all’ordine professionale di esercitare il suo controllo preventivo e sanzionatorio; il pubblicista, proprio perché iscritto all’albo, offre le stesse garanzie di professionalità ed efficienza del giornalista professionista, differenziandosi da questo unicamente in ragione della non esclusività della sua prestazione. Ogni ulteriore limite posto dalla legge con riguardo all’attribuzione della carica di direttore o vicedirettore responsabile di quotidiani, periodici e agenzie di stampa introdurrebbe un vulnus alla libertà di stampa non altrimenti giustificabile.
8.4.- L’orientamento giurisprudenziale segnato da Cass. n. 23472/2007, cit., nella parte in cui attribuisce lo status di giornalista solo al giornalista professionista e svaluta la funzione dell’iscrizione del pubblicista nel relativo elenco (v. supra § 7.1), non appare in linea con i principi affermati dalla Corte costituzionale.
9.- Si innesta in questo quadro la diversa problematica riguardante i requisiti richiesti dalla contrattazione collettiva per l’attribuzione di particolari qualifiche e mansioni: si tratta di scelte autonome e discrezionali delle parti stipulanti volte a valorizzare specifiche esperienze o un particolare percorso formativo ritenuti necessari per lo svolgimento di particolari mansioni.
9.1. – Vengono in rilievo le figure del redattore e del collaboratore fisso.
L’art. 5 del CNLG prevede l’attribuzione della qualifica di redattore ai giornalisti professionisti impegnati a) nelle direzioni e nelle redazioni; b) come corrispondenti negli uffici di corrispondenza da Roma, dalle capitali estere e da New York; c) come inviati; d) come titolari degli uffici di corrispondenza di testate che dedichino normalmente un’intera pagina alla locale cronaca cittadina, nonché ad ogni giornalista professionista che faccia parte di una redazione decentrata e così pure al giornalista professionista corrispondente da capoluoghi di provincia al quale sia richiesto di fornire in modo continuativo, oltre a notizie di cronaca locale, notizie italiane o estere di carattere generale da lui elaborate.
9.2.- La figura del collaboratore fisso è invece delineata dall’art. 2 del C.N.L.G.: è anch’egli un giornalista, ma non è richiesta la qualifica di giornalista professionista; la sua prestazione si caratterizza per l’assenza della quotidianità, dell’obbligo di presenza giornaliera nonché dell’osservanza di un orario di lavoro. Non di meno, anche il collaboratore è un lavoratore subordinato quando siano riscontrabili nello svolgimento del rapporto di lavoro i requisiti del vincolo di dipendenza, della responsabilità di un servizio e della continuità della prestazione, da intendersi come disponibilità continuativa a rendere la prestazione o le prestazioni richieste.
9.3.- Le differenze già tracciate dalla contrattazione collettiva sono state poi ulteriormente delineate dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 21/10/2015, n. 21424, richiamata da Cass. n. 3177/2019; cui adde Cass. 13/11/2018, n. 29182)
Al redattore è richiesta una quotidianità dell’impegno e un inserimento concreto ed effettivo nell’organizzazione necessaria per la compilazione del giornale, vale a dire in quella apposita struttura costituita dalla redazione (Cass. 6/5/2015 n. 9119; Cass. 7/10/2013, n. 22785; Cass. 8/2/2011, n. 3037; Cass. 5/6/2009, n. 14913; Cass. 28/8/2003, n. 12252; Cass. 21/10/2000, n.13945). Egli è direttamente coinvolto nella cosiddetta «cucina redazionale», partecipa alle riunioni di redazione, al «disegno» e all’impaginazione, alla scelta dei titoli, attraverso una stretta coordinazione con quella degli altri redattori (Cass. 13/11/2018, n. 29182, ed ivi ulteriori richiami).
9.4.- Diversamente, il collaboratore fisso assicura una semplice continuità dell’apporto, limitato di regola ad offrire servizi inerenti ad un settore informativo specifico di competenza (ancora Cass. n. 29182/2018 cit.); non è richiesta la quotidianità, nel senso che non è tenuto a garantire la sua presenza giornaliera in redazione, né a partecipare alla «cucina» redazionale, né a rispettare un rigido orario di lavoro, sia pur nell’imprescindibile rispetto dei tempi di lavorazione del giornale e rimanendo a disposizione dell’azienda anche negli intervalli tra più prestazioni.
9.5.- L’idea di fondo che tra le due figure vi sia una differenza non meramente quantitativa – segnata solo dalla quotidianità della prestazione – ma anche qualitativa, in ragione del maggior apporto professionale richiesto al redattore rispetto al collaboratore fisso, è alla base di alcune pronunce di questa Corte che, pur muovendo dalla constatazione dell’esistenza di elementi comuni caratterizzanti le due figure professionali, ha comunque ravvisato un rapporto di sovraordinazione dell’una rispetto all’altra, con la conseguenza che «ben può il giudice di merito, al quale sia stato richiesto in giudizio il riconoscimento della qualifica di redattore, prendere in esame le concrete modalità di esercizio dell’attività lavorativa, così come dedotte dallo stesso lavoratore e risultanti acquisite al giudizio in esito a regolare contraddittorio, al fine del riconoscimento della qualifica di collaboratore fisso, senza che sia perciò configurabile una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, giacché, in tal caso, il giudice, sulla base degli stessi fatti oggettivi dedotti dal lavoratore, si limita, nell’ambito del principio iura novit curia, ad individuare l’esatta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro in contestazione (Cass. 09/06/2000, n. 7931; Cass. 17/04/1990, n. 3168).
9.6.- In questa differenziazione di ruoli all’interno dell’azienda editoriale, in cui il redattore fornisce un contributo di maggiore esperienza e professionalità, si giustifica la scelta della contrattazione collettiva di attribuire la relativa qualifica solo al giornalista professionista (art. 5) e di richiederne l’utilizzazione nell’ambito di determinate posizioni.
Sempre in ragione del diverso e maggior apporto professionale del giornalista redattore, si giustifica pure la scelta del legislatore di richiedere lo svolgimento di un periodo di praticantato e il superamento di una prova di idoneità professionale, non prevista invece per il pubblicista. E anche l’esclusività della prestazione, tipica del giornalista professionista – al quale soltanto, come si è detto, può essere attribuita la qualifica di redattore secondo la contrattazione collettiva – trova la sua ratio nell’esigenza di imporre al giornalista con maggiore professionalità di impiegare le sue energie lavorative nell’ambito della sola attività giornalistica.
9.7.- Queste ragioni non sono invece ravvisabili nell’attività del collaboratore fisso, al quale non solo non è richiesta la quotidianità della prestazione ma nemmeno la esclusività del lavoro giornalistico rispetto ad altre professioni o impieghi, in difetto di un’espressa previsione normativa in tal senso.
Le caratteristiche del collaboratore fisso sono solo quelle delineate dall’art. 2 C.N.L.G. (continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio) ed esse appaiono del tutto compatibili con quelle descritte dall’art. 1, I. n. 69 del 1963 (attività giornalistica non occasionale e retribuita, e non necessariamente esclusiva, potendo il pubblicista esercitare anche altre professioni o impieghi). E come il pubblicista «può, ma, evidentemente, non deve svolgere altra attività professionale» (secondo quanto affermato da autorevole dottrina), altrettanto il collaboratore fisso può ma non deve essere occupato in altri impieghi o professioni, non essendo la mancanza di esclusività (l’unico) elemento qualificante della sua prestazione.
9.8.- Appare così frutto di un salto logico l’opzione interpretativa secondo cui, ove il collaboratore fisso svolga, per ragioni meramente accidentali ed esterne alla tipologia del rapporto di lavoro, attività giornalistica in via esclusiva, egli diventi per così dire «di fatto» giornalista professionista, con la conseguente necessità della sua iscrizione nel relativo elenco.
10.- Queste considerazioni consentono di pervenire alla soluzione della controversia.
L’art. 45 della legge n. 63/1969, nel testo originario, sotto la rubrica «Esercizio della professione», così dispone: «Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell’albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave». L’art. 26 della stessa legge, con la rubrica «Albo: istituzione» prevede l’istituzione, presso ogni consiglio dell’ordine regionale o interregionale, dell’«albo dei giornalisti» che hanno la residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del consiglio. Il secondo comma dispone: «L’albo è ripartito in due elenchi, l’uno dei professionisti l’altro dei pubblicisti». L’albo è evidentemente unico (cfr. artt. 27 e ss.) e l’art. 45, nella parte in cui impone l’iscrizione all’albo, non distingue tra i due diversi elenchi; anche la locuzione «professione di giornalista», per le ragioni suesposte, non autorizza una sua interpretazione limitata all’attività svolta dal giornalista professionista.
Come è stato osservato anche in dottrina, l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti o quelli dei giornalisti pubblicisti non è costitutiva di uno status in senso proprio, bensì di una posizione all’interno dell’ordine che implica per il giornalista professionista di operare in regime di esclusiva, ossia di non svolgere contemporaneamente altra attività professionale o altri impieghi, e per il giornalista pubblicista di operare in modo non occasionale e retribuito, anche se in concomitanza con lo svolgimento di altre professioni o impieghi.
10.1.- A fronte di questa finalità, lo svolgimento di altre attività può esserci o può non esserci senza che per ciò stesso il pubblicista mantenga o perda la sua fisionomia.
Conseguentemente, l’attività del pubblicista iscritto nel relativo elenco, anche qualora egli non svolga altre attività, non assume carattere abusivo ai sensi dell’art. 45 della legge professionale, perché la regola è pienamente soddisfatta dall’iscrizione all’albo. Una diversa e più restrittiva interpretazione non risulterebbe coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze su richiamate e limiterebbe in modo ingiustificato l’esercizio di un’attività costituzionalmente protetta, creando un’ipotesi di nullità del rapporto di lavoro non sorretta dal dato normativo.
10.2.- Il recente intervento del legislatore, con la L. n. 198/2016, si pone in linea di continuità e coerenza con questo orientamento. L’art. 5 della L. cit. ha disposto la sostituzione dell’art. 45, che attualmente così dispone: «Art. 45. (Esercizio della professione).
– 1. Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista se non è iscritto nell’elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell’albo istituito presso l’Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave».
10.3.- La nuova formulazione della norma supera i dubbi interpretativi derivanti dalla espressione «professione di giornalista», che oggi indubbiamente connota l’attività tanto del giornalista professionista tanto del pubblicista, e consente altresì di predicare la legittimità dell’attività del pubblicista che sia iscritto nel relativo elenco.
11.- Dall’assimilabilità su evidenziata del collaboratore fisso al pubblicista discende l’enunciazione del seguente principio di diritto: «In tema di rapporto di lavoro giornalistico, l’attività del collaboratore fisso espletata con continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio rientra nel concetto di “professione giornalistica”. Ai fini della legittimità del suo esercizio è condizione necessaria e sufficiente la iscrizione del collaboratore fisso nell’albo dei giornalisti, sia esso elenco dei pubblicisti o dei giornalisti professionisti: conseguentemente, non è affetto da nullità per violazione della norma imperativa contenuta nell’art. 45 Legge n. 69/1963 il contratto di lavoro subordinato del collaboratore fisso, iscritto nell’elenco dei pubblicisti, anche nel caso in cui svolga l’attività giornalistica in modo esclusivo».
12.- L’accoglimento del primo motivo, con la cassazione della sentenza, assorbe la questione posta nel secondo motivo, dovendo l’intera controversia, anche in ordine alla cessazione del rapporto, essere riesaminata dal giudice del rinvio alla luce dei principi di diritto su enunciati. Al giudice del rinvio spetterà regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.