In presenza di disaccordo tra i coniugi nell’esercizio dei poteri rappresentanza del minore per il compimento di atti civili (tra i quali rientra il cambiamento del cognome), non spetta al Prefetto l’autorità competente ad adottare le determinazioni ritenute più idonee a curare l’interesse del figlio, bensì l’autorità giudiziaria.
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