Come funziona lo scontrino elettronico

Dall’1 luglio 2019 gli esercenti potranno memorizzare e inviare i corrispettivi giornalieri direttamente tramite il servizio online all’Agenzia delle Entrate. Per ora, questa possibilità è riservata ai commercianti con un volume d’affari superiore a 400.000 Euro, ma da gennaio 2020 lo scontrino elettronico sarà obbligatorio per tutti. Tutte le informazioni sono contenute nella circolare numero 15 del 29 giugno 2019 dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di una novità introdotta dal Decreto Crescita.

Scontrino elettronico: come funziona?

Per potere memorizzare e trasmettere i corrispettivi giornalieri è necessario, prima di tutto, essere in possesso dei nuovi registratori telematici dell’AdE. Chi non ne è ancora in possesso potrà assolvere agli obblighi entro il mese successivo. Tale macchinario digitale sostituisce le vecchie casse, che tuttavia possono essere adeguate alle nuove funzioni telematiche. Questi registratori devono essere certificati dall’Agenzia delle Entrate e installati da personale autorizzato.

Dunque, per emettere lo scontrino elettronico è necessario collegarsi al sito internet dell’Agenzie delle Entrate, accedere all’area “Fatture e Corrispettivi”, effettuare l’accesso e generare il documento commerciali con i dati specifici, che verrà poi inviato all’Ente. Al sistema si può accedere utilizzando le credenziali Spid, quelle dei servizi telematici Entratel e Fisconline o la Cns, la Carta Nazionale dei Servizi. Il documento generato può essere poi stampato e consegnato al cliente oppure inviato in modalità telematica.

 La differenza tra queste due modalità è che la fattura deve essere richiesta dal cliente. L’esercente dovrà produrla, anche sul sito dell’Agenzia dell’Entrate, scegliere la tipologia, inserire i vari dati richiesti e sottoscriverlo con la firma digitale.

Come funziona per l’e-commerce?

Gli e-commerce non sono obbligati a rilasciare lo scontrino elettronico. Questo significa che non è necessario trasmettere telematicamente i corrispettivi all’AdE. Infatti, siccome la transazione commerciale avviene online, questa viene assimilata alla vendita per corrispondenza. Secondo il DPR 21 dicembre 1996, n.696, per tale tipologia è previsto l’esonero da qualsiasi obbligo di certificazione, tranne in caso di fattura, se richiesta dal cliente. L’operazione deve solamente essere annotata sul registro dei corrispettivi, senza emettere necessariamente scontrino.

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