Riscritto il calendario fiscale, con la scadenza del 730 che passa dal 23 luglio al 30 settembre. Cresce anche la platea dei contribuenti che possono usare il 730: oltre ai dipendenti e ai pensionati, possono presentarlo anche i titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente e i titolari di redditi di lavoro autonomo occasionale. Ne parla, con ampi dettagli, il sito delle piccole-medie imprese pmi.it.
Più tempo dunque per presentare il modello 730 (con precompilata a disposizione dei contribuenti 15 giorni dopo l’attuale termine) e le certificazioni uniche (CU). Sarebbe anche ampliata l’assistenza fiscale, includendo nuove fattispecie reddituali.
Si tratta di novità introdotte dai relatori al decreto legge – con l’emendamento firmato da Carla Ruocco (M5s) e Gian Mario Fragomeli del Pd – con l’intenzione di migliorare la qualità dei dati del modello precompilato, incentivandone l’utilizzo da parte dei contribuenti.
Il nuovo calendario fiscale
Le scadenze sarebbero così modificate:
- la presentazione del modello 730 slitterebbe al 30 settembre di ogni anno invece dell’attuale 23 luglio, per consentire agli intermediari di avere a disposizione tutti i dati nella dichiarazione precompilata e ridurre la possibilità di errore per i contribuenti, disponendo anche di un più ampio termine per utilizzare il modello 730 precompilato;
- i datori di lavoro avrebbero tempo fino al 16 marzo per l’invio della Certificazione Unica (l’ex CUD) al Fisco, in luogo dell’attuale 7 marzo;
- la dichiarazione dei redditi precompilata, invece dell’attuale 15 aprile, sarebbe pertanto pronta per la visualizzazione il 30 aprile di ogni anno.
Modello 730: nuova platea
L’altra grande novità è che, dal prossimo anno, dovrebbero potersi avvalere del modello 730 non solo i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o di pensione, ma anche i titolari di redditi fondiari o redditi da lavoro autonomo occasionale.
Conguagli
Sul fronte dei conguagli (a debito o a credito), la grande novità è che il sostituto di imposta dovrebbe effettuarli non a termine fisso, come avviene oggi con la busta paga di competenza di luglio, bensì a termine mobile, ossia con la prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile. Analoghe modifiche sono apportate in caso di pensioni.