Chi nel 2016 non aveva presentato la dichiarazione di addebito su altra utenza (ossia il quadro B del modellino), ossia si era dimenticato di indicare la presenza di un’altra utenza elettrica per l’addebito del canone, e si era ritrovato, quindi, a pagare un secondo canone Rai, può ancora presentare la domanda di rimborso. L’Agenzia delle entrate ha risposto positivamente ad un quesito inoltrato dall’Unione Nazionale Consumatori. Il dubbio – chiarisce l’associazione – era sorto perché nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 era previsto che la dichiarazione relativa al quadro B aveva “effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione” (ora questa frase è stata tolta con la recente modifica del 24/2/2017) e nelle Faq sul sito dell’Agenzia era specificato che poteva “essere presentata in qualunque momento dell’anno”, ma aveva “effetto dal 1° gennaio dell’anno di presentazione”. Dunque se si presenta la dichiarazione nel 2017, non può valere per l’anno 2016.
Al riguardo l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’effetto della dichiarazione presentata ha effetto per il futuro solo ai fini di sospendere l’addebito del canone TV nelle fatture. Si può, però, ugualmente presentare nel 2017 la domanda di rimborso per l’anno 2016, anche se lo scorso anno non si era presentata la dichiarazione? La risposta è SI. “Come confermatoci dall’Agenzia delle entrate, si può presentare la richiesta di rimborso, con codice 4 e “data inizio” 1/1/2016 (non va, invece, compilato il campo “data fine”). In tal caso, la domanda di rimborso equivale alla dichiarazione sostitutiva quadro B dell’anno 2016 e consente di ottenere la restituzione del secondo canone ingiustamente pagato”, chiarisce l’Unione Consumatori.