Conto corrente cointestato e titoli, cosa succede in caso di decesso di un cointestatario? Ecco cosa prevede la normativa

La domanda più frequente che ci si pone è: posso disporre liberamente di ciò che è depositato sul conto corrente, anche se eventualmente ci fossero titoli o azioni? Molto spesso, in caso di decesso di uno degli intestatari del conto corrente, la banca blocca gli accessi, in attesa di capire la posizione dei cointestatari. Significa perciò, che ci sono dei distinguo da considerare a seconda del tipo di conto corrente cointestato che si è sottoscritto, vediamo quali sono.

Conto corrente cointestato congiunto, disgiunto AND o O?

Le principali distinzioni, quando si sottoscrive un conto corrente  cointetstato sono: a firma congiunta, significa che si possono movimentare i conti solo con l’avallo degli altri cointestatari, la firma disgiunta, invece dà libertà ai cointetstatari di agire liberamente senza l’avallo degli altri.

Conto corrente ed azioni cosa fare al decesso

Cosa fare se uno dei due cointestatari del conto o delle azioni muore-Abruzzo.cityrumors.it

Nel caso di decesso di uno degli intestatari la legge 1854 del codice civile  presuppone che i cotitolari del conto corrente siano comproprietari delle somme depositate, ma si tratta di una presunzione fino a prova contraria. Perciò se i versamenti o le azioni o i titoli associati al conto sono intestati ad uno solo dei correntisti, se ne presumerebbe la sua esclusiva proprietà.

In questo caso al cointestatario sopravvissuto spetterebbe solo il 50% delle somme depositate e una quota della restante parte divisa con gli eredi. Oltre a ciò esistono delle clausole che si possono sottoscrivere quando apriamo il conto corrente cointestato: AND clausola di accrescimento, fa in modo che al decesso di uno dei cointestatari, le somme depositate passino al 100% al cointestatario sopravvissuto, senza quote per gli eredi, la clausola O invece, come abbiamo descritto prima, fa sì che il cointestatario possegga solo il 50% delle somme depositate e la quota ereditaria del restante 50% frazionato con l’asse ereditario. Salvo diverse disposizioni testamentarie.

Fonte   Sefania Depaoli

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