Il Tribunale civile di Roma, si è recentemente pronunciato su una delle questioni attualmente più dibattute, scaturenti dall’adozione delle misure di distanziamento sociale per contenere la diffusione della pandemia da Covid-19 (D.L. 18/2020 – D.P.C.M. 22 marzo 2020): l’esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario.
Come ragionevolmente osservato dal Giudice capitolino, dette misure impongono di bilanciare l’interesse primario dei figli minori e del genitore a veder garantito il pieno diritto alla bigenitorialità, con l’interesse alla tutela della salute pubblica individuale (dei minori e dei genitori) e collettiva (adottando precauzioni che non aumentino il rischio di contagio).
La decisione del Tribunale
Il Tribunale romano pronunciandosi sull’istanza di un padre, che lamentava l’illegittimo trasferimento del figlio unitamente alla madre in Trentino, senza il suo consenso:
- ha giudicato la questione “urgente” ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. a) del D.L. 18/2020 in considerazione dell’“interruzione delle frequentazioni tra il padre e il figlio minore”:
- ha osservato che le frequentazioni padre-figlio non comportano, anche nell’attuale situazione emergenziale, per il minore un rischio ulteriore a quello già esistente e che “la città di Roma appare realtà in sé meno rischiosa rispetto al Trentino Alto Adige, che è regione viciniore alla Lombardia e al Veneto, che sono notoriamente le regioni maggiormente colpite dall’epidemia da COVID-19”;
- ha disposto il rientro a Roma del minore con possibilità per il padre di avere con sé il figlio secondo le prescrizioni di cui all’ordinanza regolante le condizioni di frequentazione “fermi in ogni caso diversi accordi tra le parti che siano dettati nell’interesse prioritario del minore e tengano conto delle sue richieste”;
- ha ammonito la madre a dare esecuzione a quanto disposto nel provvedimento in esame pena l’adozione dei provvedimenti sanzionatori ex art. 709 ter c.p.c. e fatta salva la possibilità di diversi provvedimenti in tema di affido e di collocamento del minore, “adottando in ogni caso le cautele previste dalla vigente normativa in tema di spostamenti nella città e rispettando le misure di igiene previste nei provvedimenti governativi adottati per l’emergenza COVID-9”.
Articolo a cura dell’avv. Luigi Romano, segretario generale del Movimento Genitori Separati