La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore Attiene poi ai poteri del giudice di merito fornire una concreta regolazione del regime di visita secondo modalità che non sono sindacabili, nelle loro specifiche articolazioni, in sede di giudizio di legittimità, ove invece è possibile denunciare che il giudice di merito abbia provveduto a disciplinare le frequentazioni dei genitori dichiarando di ispirarsi a criteri diversi da quello fondamentale, previsto in passato dall’art. 155 c.c. e ora dall’art. 337-ter c.c., dell’esclusivo interesse morale e materiale dei figli.
Corte di Cassazione Civile n. 22219-2018
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