Cassazione Civile, sentenza n. 28937, sezione Sesta – 1, del 04-12-2017
In materia di divorzio, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è revocabile solo in presenza di circostanze di fatto sopravvenute alla sentenza divorzile e modificatrici della situazione da questa considerata, e tale deve considerarsi il trasferimento del figlio dei coniugi, successivo alla sentenza.