Attività processuale svolta senza procura, spese di lite a carico dell’avvocato
Se il difensore non è munito di effettiva procura dal soggetto per cui dichiara di agir e in giudizio, l’attività processuale posta in essere non produce alcun effetto sulla parte; l’avvocato se ne assume la esclusiva responsabilità, per cui può essere legittimante condannato al pagamento delle spese di lite. ha pronunciato la seguente:
Corte di Cassazione Ordinanza n. 11930 dep. il 16 maggio 2018
Movimento Genitori Separati
il Presidente
Marco A.Doria