Nel reato di stalking, le persecuzioni possono avvenire anche con continue telefonate. Ma, dopo quante chiamate si può denunciare il colpevole?
La Cassazione spiega che, per parlare di stalking, non è tanto necessario verificare quante chiamate sono state fatte alla vittima. Il reato, infatti, scatta nel momento in cui lo stalker genera un ‘grave e perdurante stato di turbamento emotivo nella vittima (ad esempio l’insonnia o la perdita di peso) oppure abbia costretto la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita’ (ad esempio cambiare tragitto la sera nel rientro a casa o anche, chiudere il proprio profilo Facebook per paura delle persecuzioni). In tal senso, ad integrare il reato di stalking bastano anche due sole condotte di minaccia o di molestia tra loro ravvicinate.
(Corte di Cassazione, sentenza n. 16205/17 del 31.03.2017)