Cosa prevede il decreto per Genova in vigore da oggi

Un commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi in carica per un anno rinnovabile, l’esclusione di Autostrade dalle opere di ricostruzione, garanzia statale fino a 360 milioni in 12 anni. Inoltre la reintroduzione, in deroga al Jobs Act, della cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività, autorizzata “sino ad un massimo di 12 mesi complessivi” per il 2019 e 2020. Sono queste le principali misure contenute nel decreto urgenze pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi, 29 settembre.

Il commissario straordinario sarà nominato entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto, dunque entro il 9 ottobre. La durata dell’incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.

Il Governo stanzia altri 20 milioni di risorse che verranno trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato. La contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l’emergenza, che in base all’ordinanza del 20 agosto disponeva di 33,5 milioni, “è integrata di 9 milioni di euro per l’anno 2018 e 11 milioni di euro per l’anno 2019. Le risorse sono coperte con l’uso del Fondo per le emergenze nazionali.

Per assicurare “il celere avvio delle attività” del Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte di Genova, in caso di mancati o ritardato versamento da parte del concessionario Autostrade, sarà anticipata la spesa di 30 milioni annui dal 2018 al 2029, pari a 360 milioni, attingendo al Fondo per le infrastrutture. Agli oneri si provvede “mediante corrispondente riduzione” del Fondo per le infrastrutture. Il ministro dell’economia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello stato”.

La ricostruzione del ponte di Genova sarà affidata dal commissario straordinario ad “uno o più operatori”, escludendo Autostrade per l’Italia. Gli operatori non dovranno avere “alcuna partecipazione diretta o indiretta in società concessionarie di strade a pedaggio, o siano da quest’ultime controllate o ad esse collegate, anche al fine di evitare un indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali. L’aggiudicatario costituisce, ai fini della realizzazione delle predette attività, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati.

Sarà istituita dal primo gennaio 2019 l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa). L’Agenzia avrà sede a Roma presso il Mit con possibilità di articolazioni territoriali e avrà il compito di “garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali”. Viene quindi soppressa l’Agenzia per la sicurezza delle ferrovie. La nuova struttura avrà tra gli altri compiti quello di “esercitare l’attività ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonché l’attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell’utilizzo sicuro delle infrastrutture”. L’inosservanza delle prescrizioni adottate dall’Agenzia è punita con sanzioni amministrative pecunarie che per le imprese arriva al 10% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della violazione. Le dotazioni organiche sono fissate nel limite massimo di 434 unità in aggiunta alla dotazione organica dell’Ansf sono assegnate altre 122 unita’; inoltre, l’Agenzia e’ autorizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 141 unità e 15 dirigenti nel corso del 2019 e di 70 unità e 10 dirigenti nel corso del 2020.

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