Maurizio Landini sfrutta la tragedia di Firenze per attaccare il governo, senza conoscere le cause del crollo della trave che ha abbattuto il fabbricato, punta il dito contro “la logica del subappalto, dello sfruttamento del lavoro e degli appalti al massimo ribasso”.
Non è vero che la sicurezza sul lavoro non sia nel cuore dell’agenda di governo, come pure è stato adombrato. Lo spiega la ministra con numeri, fatti e altre proposte che già nel Consiglio dei ministri della prossima settimana verranno poste in essere. La ministra Calderone informa che le nuove norme per la sicurezza sul lavoro saranno in cdm: ‘Un nuovo pacchetto di norme per il contrasto al lavoro sommerso, al caporalato e per la tutela sul lavoro. Nessun passo indietro sulla sicurezza del lavoro nella filiera degli appalti sarà portato in Consiglio dei ministri la settimana prossima. Nessun passo indietro sulla sicurezza del lavoro. Andremo avanti per attuare quanto già adottato da quando il governo si è insediato. Ma altro sarà fatto’.
Si tratta di misure che si aggiungono ai diversi interventi adottati negli ultimi 16 mesi per rendere i luoghi di lavoro – e quindi i lavoratori – più sicuri. A cominciare dalle maggiori risorse messe a disposizione dall’Inail per il 2024 per finanziare la formazione e la prevenzione. E sostenere le aziende virtuose, pari a 1,5 miliardi di euro (il doppio rispetto al 2023). A seguito dell’ingresso in organico presso l’Ispettorato del Lavoro di 850 ispettori tecnici nel 2023, inoltre, le ispezioni nei luoghi di lavoro nel corso del 2024 saliranno da 70 a 100 mila. Nessun arretramento- sottolinea il dicastero- rispetto a quanto riportato da alcuni organi di stampa, dunque, per quanto riguarda i controlli e la formazione.
Il Ddl lavoro, attualmente in discussione in Parlamento, infatti, non contempla in alcun caso l’eliminazione dell’obbligo di badge per gli operai dei cantieri edili. Più semplicemente- chiarisce il ministero del Lavoro- la norma intende semplificare il quadro normativo abrogando norme pressoché identiche in materia di tessere di riconoscimento: (commi 3, 4 e 5 dell’articolo 36-bis del decreto-legge n. 223 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006). Identico obbligo è, infatti, già previsto dall’articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Secondo il quale «Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro».
Quanto alle 16 ore obbligatorie di formazione, al momento, sottolinea il ministero del Lavoro, non è intervenuta alcuna modifica dell’accordo Stato-Regioni esistente. Il confronto con le parti sociali, ancora in corso, ha come obiettivo il raggiungimento di un accordo relativo ad una migliore valutazione del rischio; e la conseguente individuazione delle ore di formazione da svolgere sulle specifiche attività. Quindi, non uno standard uguale per tutti bensì una migliore profilazione della formazione necessaria. A titolo esemplificativo, nel corso del 2023 è stata approvata l’estensione dell’assicurazione a carico dello stato di tutte le attività svolte negli ambienti per studenti, docenti e personale scolastico. Così come sono state previste norme più stringenti sui programmi di alternanza scuola – lavoro e un fondo risarcimento anche per i familiari delle vittime di infortuni collegati alle attività scolastiche.