Ddl concorrenza, dalle concessioni balneari alle colonnine e-car: tutte le norme

Dopo aver attraversato la crisi di governo che ne ha amputato alcune parti, approda  in aula alla Camera il Ddl concorrenza. Confermato, in commissione Attività produttive della Camera, – su pressione della Lega e di Fratelli d’Italia, difensori degli interessi dei tassisti, – lo stralcio dell‘articolo 10 che avrebbe consentito una liberalizzazione del settore offrendo ai consumatori un’offerta più ampia e tariffe più basse. Riesce, invece, a passare la tempesta quasi indenne il nodo delle concessioni demaniali sulle quali però slitta tutto al 2024.

Il provvedimento deve essere approvato prima della pausa estiva per consentire entro la fine dell’anno l’ulteriore approvazione dei decreti delegati, come previsto dal Pnrr. Una volta approvato, per essere in regola con le indicazioni del Pnrr sarà necessario dare il via anche a tutti i provvedimenti attuativi entro la fine dell’anno. Un’operazione non semplice dal momento che il provvedimento tocca numerosi argomenti, dai trasporti, alla semplificazione delle autorizzazioni per le attività di impresa, misure sui porti, sulle telecomunicazioni, sul gas e sui servizi idroelettrici, sui rifiuti, sulle società partecipate, sui rimborsi diretti estesi per l’Rc auto, sulla concorrenza nei servizi, il rafforzamento dei poteri dell’Antitrust.

Concessioni balneari

L’articolo 3 del provvedimento “proroga al 31 dicembre 2023 – ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 – l’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive”, differendo così un altro dei nodi più spinosi insieme a quello dei taxi e prevedendo una delega al Governo per il riordino della materia delle concessioni demaniali marittime (art.4). Saranno anche previsti indennizzi per i concessionari uscenti.

Porti

L’articolo 5 prevede che un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili definisca i criteri sulle concessioni. È previsto che un concessionario ottenga solo una concessione per ciascun porto, ma la regola non vale per gli hub di rilevanza internazionale e nazionale.

Gas

L’articolo 6 punta a valorizzare con una serie di disposizioni le reti di distribuzione degli enti locali e rendere più veloci le procedure per le gare.

Concessioni idroelettriche

Per l’articolo 7 le Regioni fisseranno i criteri che dovranno essere seguiti per effettuare le gare. Le procedure dovranno essere fissate entro la fine del prossimo anno. Sono previsti alcuni indennizzi per i concessionari uscenti.

Servizi pubblici locali

L’articolo 8 delega ad un testo unico del Governo il riordino della materia, mentre il 9 riguarda specificatamente il trasporto pubblico e prevede un taglio del Fondo nazionale trasporti per gli enti locali che abbiano affidato i servizi senza procedure di evidenza pubblica o tramite gare non conformi.

Colonnine di ricarica

L’articolo 13 è dedicato alle procedure dei concessionari autostradali per assegnare le colonnine di ricarica «mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione» e che prevedano «l’applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l’utilizzo di tecnologie altamente innovative».

Tariffe rifiuti

L’articolo 15 interviene sulle tariffe per le utenze non domestiche prevedendo nuovi compiti per l’Arera e modifiche al Codice dell’ambiente ove si prevede la stipula di un accordo di programma su base nazionale tra Conai e sistemi autonomi e tutti gli operatori del comparto di riferimento con l’Anci, con l’Upi o con gli Enti di gestione di Ambito territoriale ottimale.

Salute

Corposi i capitoli oggetto di vivaci dibattiti contenuti negli articoli dal 16 al 22 e che riguardano il servizio farmaceutico, le licenze dei medicinali, l’accesso al servizio sanitario, l’accreditamento delle strutture, le procedure di selezione per la dirigenza sanitaria.

Big tech e piattaforme digitali

L’articolo 33 integra la disciplina dell’abuso di dipendenza economica nell’attività di subfornitura tra imprese, introducendo «una presunzione relativa di dipendenza economica» nelle relazioni commerciali con un’impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest’ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali (e/o)o fornitori, anche in termini di effetti di rete (e/o) o di disponibilità dei dati.

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