E’ costituito da tre articoli lo schema del disegno di legge costituzionale che ‘taglia’ le province. Cambia il titolo V della Costituzione e le province vengono sostituite dalle città metropolitane e si introducono nuove forme associative fra i comuni per il governo di area vasta.. Le sue disposizioni si applicano anche agli enti intermedi delle Regioni a Statuto speciale, fatta eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano. Conseguenza della sua attuazione è, si legge, la riduzione dei costi politici e amministrativi. Ecco che cosa dispone il ddl “soppressione di enti intermedi”: All’articolo 1 “soppressione del livello territoriale di governo provinciale” si prevede: “alla rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione, la parola: ‘Province’ è sostituita dalle seguenti: ‘Città metropolitane’ “. Si modificano, dunque, l’articolo 114, 117, 118, 119, 120 della Costituzione sopprimendo le parole: “le province” laddove indicate. Esce dalla Carta il secondo comma dell’articolo 132 che recita: “Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un’altra”. Si sopprime il primo comma dell’articolo 133 che dice: “Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione”. Con l’articolo 2 del testo, “competenza legislativa regionale in tema di governo di area vasta”, si stabilisce che sarà una legge regionale a istituire sul territorio della Regione stessa forme di associazioni fra comuni per il governo di area vasta. Recita il testo: “all’articolo 117, quarto comma della Costituzione, è premesso il seguente periodo: ‘spetta alla legge regionale, adottata previa intesa con il consiglio delle autonomie locali di cui all’articolo 123, istituire sull’intero territorio regionale forme associative fra i comuni per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta nonché definirne gli organi, le funzioni e la legislazione elettorale”. Con le “disposizioni finali e transitorie” contenute nell’articolo tre, infine, si stabilisce: “in sede di prima applicazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le Regioni prevedono l’istituzione delle forme associative di cui all’articolo 117, quarto comma, primo periodo, della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale”. Alla data di cessazione del mandato amministrativo delle singole province, le stesse sono soppresse e “sono contestualmente istituite le forme associative previste dalle rispettive leggi regionali”. Fatta salva la potestà legislativa di cui all’articolo 117, quarto comma, primo periodo, della Costituzione così come modificato, “in caso di mancata entrata in vigore della legge regionale” come previsto dal ddl, sono “soppresse le Province della Regione interessata, con efficacia a decorrere dalla data di cessazione del mandato amministrativo in corso alla data di scadenza di cui al comma 1”. I comuni che si trovano sul territorio delle Province soppresse contestualmente “sono costituiti in unioni di comuni per lo svolgimento delle funzioni di governo di area vasta già esercitate dalle Province. L’unione di comuni succede alla provincia in ogni rapporto giuridico anche di lavoro”. Le Regioni, prevede ancora il ddl, “sopprimono gli enti, le agenzie e gli organismi, comunque denominati” che svolgono, alla data di entrata in vigore di questa legge, “funzioni di governo di area vasta”. Tali funzioni spettano infatti alle associazioni di comuni. Le Regioni non possono istituire “enti, agenzie e organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni di governo di area vasta”. Entro sei mesi dall’entrata in vigore delle norme contenute nel ddl in questione “con legge dello Stato” viene adeguata ad esse “la disciplina concernente l’autonomia finanziaria e tributaria di regioni e Comuni. Le disposizioni si applicano anche alle province delle Regioni a statuto speciale, fatta eccezione per quelle di Trento e Bolzano. “Lo Stato, con propria legge, provvede a razionalizzare la presenza dei propri organi periferici, adeguandola alla determinazione delle leggi regionali” adottate a seguito della riforma. “Dalla attuazione della presente legge costituzionale deve derivare in ogni Regione una riduzione dei costi complessivi degli organi politici e amministrativi”.
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