Debiti che non cadono in prescrizione

Tra atti interruttivi e particolari tipologie di credito, alcuni debiti non vanno mai in prescrizione.

Di regola, i diritti di credito sono tutti soggetti a un termine di prescrizione. Cosa che invece non accade per i crediti non patrimoniali, alcuni dei quali non si prescrivono mai.

L’unico diritto di credito che non conosce prescrizione, a prescindere dalle azioni del titolare, è il risarcimento per il mancato riconoscimento genitoriale. In questo caso, non c’è prescrizione perché il diritto originario non attiene alla sfera patrimoniale, bensì al diritto al riconoscimento.

Poi, di conseguenza al riconoscimento, il figlio può ottenere dal padre un risarcimento per i danni cagionati durante il periodo di mancato riconoscimento, sia a livello affettivo che economico. La possibilità di chiedere un’azione di riconoscimento giudiziale è imprescrittibile, difatti può essere esercitata anche post-mortem del padre o perfino del figlio, tramite l’azione degli eredi. Così, questa tipologia di credito non si può prescrivere.

Un errore comune riguardo alla prescrizione è la confusione dell’interruzione con la sospensione. Quest’ultima mette un fermo temporaneo alla decorrenza della prescrizione, la quale riprende il decorso da dove si era sospesa.

Questo si verifica, per esempio, durante i pagamenti rateali, durante i procedimenti civili, ma anche in presenza di un atto di pignoramento o di giudizio. La conseguenza è che il debito non si prescrive nemmeno dopo molti anni, proprio in virtù della sospensione.

L’ipotesi più semplice di debiti che non si prescrivono riguarda la presenza di atti interruttivi. In buona sintesi, ogni volta in cui il creditore esercita il suo diritto o lo fa presente al debitore, oppure quest’ultimo lo riconosce, la prescrizione si azzera.

Dall’atto interruttivo inizia nuovamente il decorso da zero della prescrizione, differentemente rispetto alla sospensione. Quando il creditore esercita il suo diritto, dunque, è quasi impossibile l’intervento della prescrizione; anche perché si presume che l’inadempimento porti poi alla citazione in giudizio.

In tal proposito è comunque bene ricordare che gli atti interruttivi della prescrizione non devono necessariamente essere formali o inviati da un avvocato, ma è sufficiente una semplice diffida scritta dal creditore. Oltretutto, anche l’ammissione del debito da parte del debitore interrompe il decorso della prescrizione, anche se avviene in modo implicito.

I debiti condominiali sono soggetti al termine di prescrizione di 5 anni, ma in questo caso è importante ricordare che la giurisprudenza ammette un particolare mezzo di interruzione della prescrizione. Oltre alla diffida e al sollecito di pagamento, anche il credito di bilancio riportato in assemblea e approvato interrompe la prescrizione. Potenzialmente, i debiti condominiali non si prescrivono perché la prescrizione è interrotta annualmente.

Quando si fa riferimento a crediti dovuti con cadenza periodica, ad esempio l’assegno di mantenimento, l’assegno alimentare e il canone di affitto,  la prescrizione considera singolarmente ogni rata. Questo significa che, pur passando il periodo di prescrizione dal mancato pagamento di una certa rata, la prescrizione non avrà alcun effetto sulle rate successive, anche se non pagate.

È comunque importante distinguere questa casistica dal pagamento rateale, che fa invece riferimento a un’unica prestazione suddivisa in modo dilazionato, sospendendo così la prescrizione.

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