Decreto Covid in Gazzetta Ufficiale: tutte le misure su scuola, vaccini, sanitari e concorsi pubblici

Non solo decreto Sostegni bis.  L’aula della Camera ha approvato con 311 voti favorevoli, 47 voti contrari e 2 astenuti la conversione in legge del decreto Covid n. 44 del 1° aprile 2021, che prevede misure per il contenimento dell’epidemia, le vaccinazioni e misure in tema di giustizia e concorsi pubblici.

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale il provvedimento diventa legge, senza alcuna modifica. Il decreto è suddiviso in 3 Capi.

Capo I: Misure per il contenimento dell’epidemia e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2

Tra le novità più importanti ci sono le misure relative alla scuola:

  • in tutta Italia, svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, dell’attività didattica delle elementari e delle prime classi delle scuole medie
  • dalla seconda media in poi attività in presenza dal 50% al 75% degli studenti in zona arancione, mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Novità importanti anche per i vaccini e le professioni sanitarie:

  • obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza, come assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione;
  • no alla responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, purché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;
  • le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 devono essere estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe;

Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono dunque obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

Ciascun ordine professionale territoriale competente deve già aver trasmesso l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. I datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.

Capo II: Disposizioni su giustizia, lavoro, rendicontazione del Servizio sanitario regionale e rinnovo degli organi degli ordini professionali

Novità anche nel settore giustizia:

  • proroga al 31 luglio 2021 di alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, norme sullo svolgimento dell’attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e modifiche al codice della giustizia contabile;
  • proroga al 31 maggio 2021 del termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (Calabria), con oneri a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • estensione agli enti del terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) della disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021;
  • proroga al 15 giugno della scadenza entro la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri deve assegnare alle Regioni interessate il termine per adottare i provvedimenti per il riequilibrio finanziario.

3. Capo III: Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici causa Covid

Infine, importanti deroghe vengono introdotte in merito ai concorsi pubblici:

  • ripresa dei concorsi pubblici in presenza dal 3 maggio 2021 nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico
  • svolgimento di una sola prova scritta e una orale, con modalità decentrate
  • modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) per i concorsi relativi al periodo dell’emergenza sanitaria
  • possibilità a regime per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni
  • esclusa l’applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico
  • svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell’emergenza Covid. Si prevede che l’accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale sia subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l’accesso ai locali adibiti alle prove.

Più specificamente, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni pubbliche prevedono modalità semplificate di svolgimento delle prove:

  • nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova
    orale;
  • utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
  • fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM).

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