Decreto Sicurezza Bis, via libera della Camera ma è tensione tra Lega e M5s

Decreto Sicurezza Bis alla Camera. Montecitorio ha dato il via libera al provvedimento con 322 sì e 90 no. Per accelerare i tempi la maggioranza aveva deciso di mettere la fiducia sul maxi-emendamento. Nel giorno della discussione degli emendamenti c’è stata un po’ di tensione in Aula tra M5s e Lega. 17 grillini non hanno partecipato alla votazione e il presidente Fico ha lasciato Montecitorio prima dell’inizio del voto.

Dura la reazione delle opposizioni che hanno parlato di “iniziativa propagandistica” e di “un’operazione di distrazione di massa fatta sulla pelle dei disperati“. PD e Liberi e Uguali dovrebbero votare contro il provvedimento mentre restano in dubbio Forza Italia. Gli azzurri hanno sottolineato il poco impegno sui rimpatri ma alla fine – come deciso da Fratelli d’Italia – dovrebbero optare per il sì. Un po’ di tensione alla Camera nella giornata  con le opposizioni che hanno cercato di far slittare il provvedimento ma l’esecutivo ha deciso di porre la fiducia per arrivare all’approvazione.

Il testo passerà poi al Senato con il via libera definito che dovrebbe arrivare entro il 10 agosto 2019.  Il Decreto Sicurezza Bis – provvedimento fortemente voluto dalla Lega – prevede norme che toccano diversi ambiti e non solo i migranti. Per esempio un giro di vite contro il bagarinaggio oppure lanci di oggetti contundenti e di razzi durante le manifestazioni. I responsabili di questi gesti rischiano fino a quattro anni. Ma gli emendamenti potrebbero essere cambiati in Senato. In questo caso il testo, però, sarà costretto a passare nuovamente alla Camera. La maggioranza cercherà di far passare il provvedimento per come è stato approvato a Montecitorio per evitare slittamenti di tempi e quindi rimandare la riforma nel mese di settembre.

Durante l’esame della commissione sono stati ascoltati diversi esperti: ecco in sintesi come è cambiata la norma e quali sono le principali criticità.

Cosa prevede il disegno di legge

Si compone di 18 articoli  e si occupa di soccorso in mare e di riforma del codice penale in particolare per quanto riguarda la gestione dell’ordine pubblico durante le manifestazioni. Nell’articolo 1 si stabilisce che il ministro dell’interno “può limitare o vietare l’ingresso il transito o la sosta di navi nel mare territoriale” per ragioni di ordine e sicurezza, ovvero quando si presuppone che sia stato violato il testo unico sull’immigrazione e in particolare si sia compiuto il reato di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.

All’articolo 2 si prevede una sanzione che va da un minimo di 150mila euro a un massimo di un milione di euro per il comandante della nave “in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane”. Come sanzione aggiuntiva è previsto anche il sequestro della nave. È previsto anche l’arresto in flagranza per il comandante che compie il “delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra, in base all’art. 1100 del codice della navigazione”.

Se il sequestro della nave viene confermato, l’imbarcazione diventa di proprietà dello stato, che potrà usarla o venderla, oppure distruggerla dopo due anni dalla confisca. All’articolo 3 si modifica l’articolo 51 del codice di procedura penale per cui la procura distrettuale diventa competente per tutte le indagini che riguardano il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. All’articolo 4 si prevede lo stanziamento di 500mila euro per il 2019, un milione di euro per il 2020 e un milione e mezzo per il 2021 per il contrasto al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e operazioni di polizia sotto copertura. Si prevede anche lo stanziamento di più fondi per il rimpatrio degli irregolari: 2 milioni di euro per il 2019 che potranno aumentare fino a un massimo di cinquanta milioni di euro.

Dall’articolo 6 in poi il decreto si occupa della gestione dell’ordine pubblico durante le manifestazioni di protesta e sportive: “Si introduce una nuova fattispecie delittuosa, che punisce chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, utilizza – in modo da creare concreto pericolo a persone o cose – razzi, fuochi artificiali, petardi od oggetti simili, nonché facendo ricorso a mazze, bastoni o altri oggetti contundenti o comunque atti ad offendere”. Sono previste aggravanti “qualora i reati siano commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico”.

Nelle manifestazioni pubbliche e aperte al pubblico è vietato l’uso dei caschi o di qualsiasi altro dispositivo che renda irriconoscibile una persona. All’articolo 7 si prevede di inasprire le pene per chi compie una serie di reati: “Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale”, “Resistenza a un pubblico ufficiale”, “Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti”, “devastazione e saccheggio”, “Interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità”. Sono inasprite le pene per oltraggio a pubblico ufficiale.

I cambiamenti

L’articolo 2 del decreto già in vigore è stato modificato nel corso dell’esame in commissione: è stata introdotta una sanzione amministrativa per il comandante che viola il divieto di entrare in porto, si tratta di una somma che va da 150mila a un milione di euro. Nel testo originale del decreto l’importo della sanzione era da 10mila a 50mila euro.

Inoltre nella formulazione originaria del decreto-legge insieme al comandante veniva sanzionato anche l’armatore e il proprietario della nave. Mentre nel corso dell’esame della commissione questa parte è stata modificata: armatore e proprietario pagano solo nel caso in cui il comandante non è in grado di pagare la sanzione.

Nella nuova versione inoltre si precisa che l’illecito amministrativo derivante dalla violazione dell’ordine impartito al comandante non esclude l’applicazione delle pene previste dall’ordinamento giudiziario quando si presuppone anche il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Inoltre all’autore della violazione si applica la confisca dell’imbarcazione, mentre nel decreto in vigore era prevista la confisca solo nel caso in cui il reato fosse reiterato. Il sequestro è disposto dal prefetto, inoltre è stato specificato che gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare sono a carico dell’armatore e del proprietario della nave.

Sempre nel corso dell’esame in commissione, è stato inserito nell’articolo 12 del testo unico sull’immigrazione il comma 6-ter, in base al quale le navi sequestrate, in applicazione della sanzione amministrativa accessoria, possono essere affidate in custodia dal prefetto, previa richiesta, agli organi di polizia, alle capitanerie di porto o alla marina militare perché ne facciano uso per attività istituzionali, facendosi carico dei relativi oneri. Qualora al sequestro, quindi, faccia seguito la confisca definitiva dell’imbarcazione, in base al nuovo comma 6-ter, la nave è acquisita dallo stato.

 

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