Detrazione acquisto box auto e bonus mobili

Un contribuente acquista un box auto pertinenziale, che ristruttura beneficiando della detrazione IRPEF 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Lo stesso contribuente vuole anche arredare il box auto con un’armadiatura e un mobile lavanderia: può fruire anche del bonus mobili?

Come noto, la legge di Bilancio ha prorogato fino al 31 dicembre il bonus mobili,  la detrazione IRPEF al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (nonché A per i forni) finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

Il bonus mobili 2017 è riconosciuto:
  • per le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici sostenute nell’anno 2017;
  • se è collegato a spese per interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a partire dal 1° gennaio 2016.

Per rispondere alla domanda posta all’inizio di questo articolo, è opportuno fare riferimento alla Circolare 11/E/2014, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti in merito al seguente caso: un contribuente ha acquistato nel 2013 un box auto pertinenziale, per il quale intende usufruire della detrazione IRPEF, prevista dall’articolo 16-bis), comma 1, lett. d), del TUIR. Il contribuente ha intenzione di arredare il box auto con una armadiatura e un mobile lavanderia e, pertanto, chiede se l’acquisto del box permetta la fruizione degli incentivi previsti per l’acquisto di mobili.

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare sopra citata, chiarisce che tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono il presupposto per l’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non possono essere compresi gli interventi consistenti nella realizzazione di posti auto o box pertinenziali rispetto all’abitazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. d), del TUIR.

L’Agenzia ribadisce infatti che la detrazione per l’acquisto di mobili è collegata agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che sono effettuati su immobili residenziali già esistenti e non anche, quindi, agli interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuove costruzioni.

In sintesi, come indicato nel paragrafo 3.2 della circolare n. 29/E/2013, il bonus mobili è collegato solo ai seguenti interventi:

  • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali;
  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti;
  • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.

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