L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all’interpello n. 230 del 29 luglio 2020 riguardante la tracciabilità dei pagamenti degli oneri che danno diritto alla detrazione del 19 per cento.
La legge di Bilancio 2020, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale.
Si può beneficiare delle detrazioni Irpef anche se il pagamento è effettuato tramite App (come Paypall o Satispay), a patto che garantiscano la tracciabilità.
In caso di controlli servirà predisporre ed esibire l’estratto del conto corrente e, qualora non siano presenti le informazioni di dettaglio sul pagamento sostenuto, anche la copia delle ricevute relative ai versamenti effettuati.
L’obbligo di pagare con mezzi tracciabili e digitali non esonera dal conservare le copie cartacee dei documenti di spesa sulle spese sostenute dal 2020 e da portare in detrazione fiscale.
A partire dal 1° gennaio 2020, ai fini della detrazione fiscale sulle spese indicate all’articolo 15 del TUIR, è obbligatorio il pagamento mediante mezzi tracciabili, cioè carte, bancomat ovvero bonifico bancario o postale.
Una novità che non si applica alle spese mediche sostenute presso strutture pubbliche o private accreditate con il SSN ed al fine della detrazione dei farmaci dal modello 730.
Inoltre non sono richiamate nel testo della norma e non sono assogettate all’obbligo le spese che danno diritto ad una percentuale di detrazione diversa dal 19% e le spese deducibili.
Al netto delle esclusioni specifiche, previste per non limitare le detrazioni fiscali su spese di particolare rilevanza, per la generalità degli oneri detraibili ai fini Irpef al 19% è necessario già dallo scorso gennaio adottare metodi di pagamento che garantiscano la tracciabilità.
Sulle modalità di pagamento e sui mezzi idonei ai fini della detrazione fiscale 2020, la risposta all’interpello pubblicata il 29 luglio contribuisce a fare chiarezza.
L’Agenzia delle Entrate parte da quanto previsto dalla norma di riferimento. Il comma 679 della Legge di bilancio 2020 parla di pagamento mediante versamento bancario o postale,
“ovvero sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, il quale fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero altri sistemi di pagamento.”
L’indicazione sui mezzi tracciabili prevista dalla norma è da ritenersi come esplicativa e non esaustiva: questo specifica l’Agenzia delle Entrate, che lascia campo aperto ad altri metodi che garantiscono la tracciabilità delle spese, come le App associate a conti correnti bancari.
L’elenco degli strumenti di pagamento che consentono di fruire delle detrazioni fiscali dal 2020 è ampio, ed include anche gli Istituti di moneta elettronica, ovvero le App di pagamento tramite smartphone che,
“tramite l’inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC.”
Si tratta dei servizi che consentono di effettuare pagamenti o trasferire denaro aprendo un account, da collegare al proprio conto corrente bancario. Un rapporto univoco che garantisce la tracciabilità della spesa.
Sistemi come Paypal o Satispay consentono quindi di non perdere le detrazioni fiscali sulle spese per le quali è previsto l’obbligo di tracciabilità. Nella risposta n. 230 l’Agenzia delle Entrate sottolinea la necessità che dalle transazioni della app stessa sia possibile garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
La tracciabilità delle spese non esonera il contribuente dall’obbligo di conservare i documenti. Anche per i pagamenti effettuati tramite App collegate al conto corrente, il contribuente sarà tenuto a conservare ed esibire all’Amministrazione Finanziaria in caso di controllo, e a CAF e professionisti per l’apposizione del visto di conformità:
- il documento fiscale che attesti l’onere sostenuto;
- l’estratto del conto corrente della banca a cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento;
- nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’app.