ELEZIONI PROVINCIALI 2008 - ELECTION DAY Nella foto: Palazzo della Provincia Autonoma di Trento con Bandiere Foto: Romano Magrone - Archivio ufficio stampa Pat Trento, novembre 2008

Dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale il ricorso dello Stato sulla certificazione dei costi della contrattazione collettiva provinciale

La Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibile il ricorso avanzato nell’ottobre 2022 dall’Avvocatura generale dello Stato nei confronti della Provincia autonoma di Trento in merito certificazione dell’attendibilità dei costi dei contratti collettivi e di verifica della compatibilità degli stessi con gli strumenti di programmazione e di bilancio.

“Una sentenza che testimonia la bontà dell’operato del Governo provinciale e delle strutture dell’Amministrazione – il commento del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti -. Importante riaffermare il principio che la contrattazione collettiva provinciale si svolge a livello primario con piena autonomia delle parti, nel rispetto dei principi desumibili dalle leggi in materia di personale. Non intendiamo sottrarci ad alcun controllo ma riteniamo fondamentale che lo stesso sia esercitato sulla base della norma di attuazione recentemente adottata, nel rispetto della nostra specialità” le parole del presidente.

Con il ricorso presentato nell’ottobre 2022, lo Stato contestava la legittimità dell’articolo 9 della legge provinciale n.10 del 2022, riguardante l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per gli esercizi finanziari 2022-2024.

Nello specifico, secondo tesi del ricorrente, tale articolo avrebbe contenuto aspetti di illegittimità costituzionale in merito alla competenza sul controllo della compatibilità economico-finanziaria dei contratti collettivi provinciali, secondo la normativa statale posto in capo alla Corte dei Conti e che la legge provinciale impugnata attribuiva transitoriamente, in attesa di apposita norma di attuazione, poi effettivamente intervenuta con il decreto legislativo 31 luglio 2023, n. 113, al collegio dei revisori dei conti.

La sentenza depositata in data odierna, lunedì 15 luglio, dichiara invece inammissibili i dubbi di legittimità sollevati dallo Stato sul punto, rigettando le istanze in quanto, nel ricorso sollevato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, non si rinviene traccia, dei parametri costituzionali e delle motivazioni a sostegno dell’asserita illegittimità costituzionale delle disposizioni della Provincia autonoma, limitandosi lo stesso ad un mero e acritico rinvio per relationem alla prospettazione avanzata dalla locale sezione della Corte dei conti.

Soddisfatto anche il dirigente del Dipartimento organizzazione, personale e innovazione della Provincia, Luca Comper, che sottolinea come “la Provincia abbia sempre operato correttamente e nel pieno rispetto delle previsioni del bilancio provinciale nella definizione della contrattazione collettiva con le sigle sindacali”.

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