Una delle più note e conosciute forme di finanziamento degli enti non profit è costituita dal 5 per mille. La scelta del 5 per mille, infatti, consente ai contribuenti italiani (persone fisiche) di destinare una percentuale pari al 5 per mille dell’imposta Irpef a enti che svolgono attività socialmente rilevanti. Quali sono gli enti che possono accedere al 5 per mille? E qual è la procedura per accedervi?
Il 5 per mille è una quota di imposta sui redditi delle persone fisiche che il contribuente, secondo principi di sostegno fiscale, può destinare agli enti non profit iscritti presso l’elenco dei beneficiari istituito dall’Agenzia delle Entrate.
Le modalità di iscrizione negli elenchi per gli enti beneficiari e le modalità di ripartizione della quota del 5 per mille sono state oggetto di modifiche dalle varie norme fiscali che si sono succedute nel tempo.
Da ultimo, il D.P.C.M. del 23 luglio 2020 (pubblicato in G.U. n. 231 del 17 settembre 2020) relativamente all’anno 2021, ha modificato termini e modalità di accreditamento per il riparto delle quote del 5 per mille.
La richiesta di accreditamento deve essere presentata dagli enti del volontariato e dalle associazioni sportive dilettantistiche, esclusivamente per via telematica direttamente dagli stessi interessati, qualora abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure dagli intermediari abilitati, come i Centri di Assistenza Fiscale e i commercialisti.
L’accreditamento regolarmente eseguito da parte degli enti interessati ad accedere al 5 per mille ha carattere permanente e l’iscrizione è valida anche per gli esercizi finanziari successivi al primo. Per cui non occorre più presentare la richiesta ogni anno.
Tra gli enti del volontariato si comprendono:
- le Onlus di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- le cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381 e i consorzi di cooperative sociali di cui all’articolo 8 della stessa L. n. 381 con base sociale formata per il 100% da cooperative sociali;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. 11 agosto 1991, n. 266;
- le organizzazioni non governative già riconosciute idonee, ai sensi della L. 26 febbraio 1987, n. 49, alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, c. 7, della L. 11 agosto 2014, n. 125);
- gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerati Onlus parziali ai sensi del c. 9 dell’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del c. 9 dell’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui all’art. 7 della L. 7 dicembre 2000, n. 383;
- le associazioni e le fondazioni di diritto privato riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lettera a), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
Ai fini dell’accreditamento degli enti del volontariato resta ferma la competenza dell’Agenzia delle Entrate, fino all’operatività del R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
Per quanto concerne le associazioni sportive dilettantistiche, possono presentare l’istanza quelle riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Per l’accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche è competente il C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) che, per la gestione della procedura di iscrizione, ha stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate.
Questo invece il calendario delle scadenze per il 5 per mille 2021:
- 8 marzo 2021: da questa data è possibile iniziare a presentare le domande;
- 12 aprile 2021: termine ultimo per la presentazione telematica dell’istanza per l’iscrizione all’elenco dei soggetti beneficiari;
- 20 aprile 2021: pubblicazione dell’elenco provvisorio degli enti iscritti al 5 per mille 2021 sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- 30 aprile 2021: entro tale data, il legale rappresentante dell’ente o un suo incaricato munito di formale delega può richiedere la rettifica di eventuali errori alla Direzione Regionale dell’Agenzia territorialmente competente;
- 10 maggio 2021: pubblicazione dell’elenco degli iscritti definitivo (depurato degli errori segnalati) per il 5 per mille 2021;
- 30 settembre 2021: termine per regolarizzare la domanda di iscrizione versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE per gli enti che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione entro il 12 aprile 2021.
Di Antonino Salvaggio – Fisco 7