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Interpello n.230 dell’8 aprile 2021 dell’Agenzia delle Entrate
In data 8 aprile, con l’interpello n.230, una curatela fallimentare ha esposto all’Agenzia delle Entrate un quesito su come ci si debba comportare in caso di debito Iva a carico del fallito che sia però emerso in un periodo d’imposta diverso da quello in cui è stata aperta la procedura concorsuale. Essendo un tema di grande rilevanza ritengo utile sintetizzare il contenuto di tale interpello e la risposta che è stata fornita, appunto, dall’Agenzia delle Entrate al riguardo.
L’istante ha chiesto ciò: «conoscere le sorti dell’IVA di rivalsa relativa a cessioni di contratti sportivi, assimilate alle prestazioni di servizio, di cui all’articolo 3, comma 2, numero 5) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate prima dell’avvio della procedura concorsuale (avvenuta nel 2019), quando il corrispettivo è incassato dopo la dichiarazione di fallimento». Ha fatto presente, inoltre, che la Direzione Regionale si è espressa affermando che l’IVA relativa alle prestazioni realizzate ante-fallimento, cioè l’IVA di rivalsa inerente a quel periodo ma addebitata nel corso della procedura concorsuale dopo l’incasso del corrispettivo, non costituisce un debito prededucibile, ma una passività concorsuale, rendendo così necessario annotare «separatamente le fatture emesse per documentare l’incasso del corrispettivo, senza far confluire il debito IVA nella liquidazione periodica e annuale, nonché l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Agenzia delle entrate il debito non versato per consentirne l’insinuazione, seppur tardiva, al passivo».
L’istante, a seguito dell’indicazione della Direzione Regionale, ha dunque ritenuto opportuno adeguarsi al parere e ha conseguentemente contabilizzato in due moduli distinti: da un lato, le operazioni attive e passive stanti prima dell’apertura della procedura fallimentare (divenendo esigibile e/o detraibile l’imposta nel corso del 2020) e dall’altro le operazioni attive e passive effettuate sempre nel 2020 ma successive alla dichiarazione di fallimento. Ha poi comunicato, tramite PEC, l’ammontare del debito IVA non versato all’Agenzia delle Entrate.
A tali specifiche l’istante fa seguire la sua richiesta di chiarificazioni sulla modalità di compilazione della dichiarazione annuale IVA 2021, inerente al periodo di imposta 2020, affinché si possano tenere separati i risultati riferibili alle operazioni precedenti al fallimento da quelli collegati alle operazioni post fallimento (ma sempre inerenti al 2020) così che si riesca a utilizzare l’eccedenza a credito IVA, emersa da questo periodo, come compensazione.
Egli suggerisce anche una soluzione ritenendo la presentazione di due distinti moduli la via migliore. Prevede, dunque, la compilazione di due moduli separati inerenti alla dichiarazione IVA annuale 2021 (circa il periodo d’imposta 2020):
- il primo riferito alle operazioni ante-fallimento anche se realizzate nel 2019, la cui Iva è divenuta esigibile e/o detraibile nel 2020;
- il secondo riferito invece alle operazioni (attive o passive) eseguite nel periodo d’imposta 2020.
Tale soluzione, dice l’istante, «consentirebbe di segregare il debito IVA riferito alle operazioni ante apertura della procedura concorsuale e di utilizzare in compensazione l’eccedenza a credito IVA prodotta dalle operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2020».
L’Agenzia delle Entrate ha dato esito concorde con quanto prospettato dal curatore istante, chiarendo che «in assenza di una specifica modulistica che consenta di segregare il debito IVA riferito al fallito, emerso in un periodo d’imposta diverso da quello di apertura della procedura concorsuale, è possibile presentare la dichiarazione annuale IVA 2021 seguendo le istruzioni per la compilazione di cui al punto A del paragrafo 2.3 “Fallimento e liquidazione coatta amministrativa”, nonostante il fallimento sia stato aperto nel 2019». Con ciò si arriva al parere dell’Agenzia, che conferma la necessità di compilazione di due moduli distinti in cui occorrerà indicare nel primo le operazioni ante-fallimento con imposta esigibile e/o detraibile nel 2020 (barrando l’apposita casella del rigo VA3), e nel secondo le operazioni attive e passive realizzate nel 2020.
Qualora emergesse un debito IVA conseguente a operazioni conclusesi ante fallimento bisognerà riportare nell’apposito quadro (VX) solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo che si riferisce al periodo seguente all’apertura della procedura concorsuale, poiché i saldi che saranno risultati dai due moduli (sezione 3 del quadro VL) non potranno né essere compensati né essere sommati tra di loro.
Infine, nel caso in cui, dalla compilazione del quadro VX così come indicato, risultasse un’eccedenza a credito IVA, essa allora potrà essere utilizzata per compensare (tramite F24) debiti fiscali e contributivi che siano stati maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento
Tutti i virgolettati sono riferiti all’atto ufficiale dell’interpello sono rintracciabili al seguente link: HTTPS://WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.IT/PORTALE/DOCUMENTS/20143/0/RISPOSTA_230_08.04.2021.PDF/8EC8DFE7-3589-31B1-17BC-1EA3EF75760A