Nel caso della precompilata, la dichiarazione è appunto precompilata dall’Agenzia delle entrate in cui sono inseriti i dati su redditi, ritenute, versamenti e spese detraibili o deducibili che interessano i contribuenti

A partire da mercoledì 19 maggio sarà possibile inviare la dichiarazione precompilata all’Agenzia delle Entrate. Sul sito il cittadino può consultare la dichiarazione, accedendo tramite:

  • le credenziali Spid,
  • la Carta d’identità elettronica 3.0,
  • le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia fin quando saranno valide;
  • la Carta nazionale dei servizi;
  • il Pin dispositivo rilasciato dall’Inps fin quando sarà valido.

I dati già inseriti – dalle spese sanitarie a quelle universitarie, dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica – vanno controllati, nel caso corretti o integrati. Chi accetta online il 730 precompilato senza apportare modifiche non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali. Nel caso di modifiche, invece, un accertamento è sempre possibile e quindi bisogna conservare i documenti relativi. La dichiarazione va inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre.

Oltre al 730 è disponibile anche il modello Redditi persone fisiche precompilato. In questo caso la scadenza dell’invio è il 30 novembre. E’ possibile, una volta inviato il 730 o il Modello Redditi precompilato, comunque integrare o correggere ancora la dichiarazione fino al 25 maggio. Mentre fino al 22 giugno è possibile annullare il 730 via web.

Il 30 giugno scade il termine per pagare saldo ed eventuale acconto delle imposte. Con una maggiorazione dello 0,40% si può comunque pagare fino al 30 luglio. Il pagamento del secondo o unico acconto deve essere fatto invece entro il 30 novembre.

A partire dalla dichiarazione precompilata 2021, la detrazione del 19% sulla maggior parte degli oneri e delle spese relativi al 2020 spetta se il pagamento è stato effettuato con uno strumento tracciabile (bonifico, carta di credito, di debito o prepagata, bollettino postale, assegni, ecc.). La regola non viene applicata per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici e per il pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.