Le manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale e anche quelle di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate. E’ quanto si legge sul sito del Governo.
La risposta è la stessa per tutte e tre le zone (rossa, gialla o verde).
È possibile ma fortemente sconsigliato spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro. Questo perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da Covid – si legge ancora sul sito del governo – e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.
L’automobile con persone non conviventi si può usare, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. E’ quanto si legge sul sito del Governo, in merito alle domande frequenti sulle misure adottate nel Dpcm del 3 novembre scorso. La risposta è la stessa per tutte e tre le zone (rossa, gialla o verde). L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
È possibile raggiungere sia la prima che la seconda casa se si trovano entrambe in un comune dell’area gialla. Se la seconda casa si trova in un comune dell’area arancione o di quella rossa, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni. E’ quanto si legge sul sito del Governo, in merito alle domande frequenti sulle misure adottate nel Dpcm del 3 novembre scorso. Se ci si trova in zona arancione, l’accesso alla seconda casa è sempre consentito dalle 5 alle 22 nel proprio comune. Dalle 22 alle 5, o se si trova in un altro comune, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni. Quest’ultima disposizione vale anche nella zona rossa, dove non figurano specificazioni di orario.
Se ci si trova nelle zone arancioni o rosse fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza, si potrà rientrare – per la prima volta – dopo il 6 novembre 2020. Successivamente, gli spostamenti saranno consentiti solo per motivi di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nell’ambito della zona gialla, chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrare (anche se questi si trovano nella zona rossa o arancione, data la mancanza di specifiche).
Con due decreti monocratici cautelari appena pubblicati, il Tar del Lazio dice ‘no’ alla sospensione urgente delle parti del Dpcm del 3 novembre scorso che ha stabilito, tra l’altro, limitazioni all’attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), nonché la sospensione di mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e di altri istituti e luoghi della cultura. Nel primo caso, a firmare il ricorso sono una serie di esercizi commerciali; nel secondo caso, unico firmatario è l’onorevole Vittorio Sgarbi. Per entrambe le richieste, il Tar ha ritenuto che allo stato “non sussistono le condizioni per disporre l’accoglimento della richiesta cautelare monocratica”.