E’ reato non mantenere il coniuge separato? Sentenza della Corte di Cassazione , sez. VI Penale, sentenza 3 maggio – 5 giugno 2018, n. 25246

È reato non mantenere il coniuge separato? Il punto della Cassazione
In tema di reati contro la famiglia, la violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, ai sensi dell’art. 3 l. n. 54/2006, è esclusivamente riconducibile ai figli (maggiorenni o minorenni), non essendo possibile estendere anche le conseguenze dell’inadempimento del mantenimento a favore del coniuge separato, al quale spettano altre forme di tutela.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO TALIANO  
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUARTA PENALE
Presidente FIDELBO GIORGIO  
Relatore COSTANTINI ANTONIO
ha pronunciato la seguente: 
Sentenza n. 24947 dep. il 4 giugno 2018
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri del 17 gennaio 2013, previa riqualificazione della condotta del B. dall’originaria fattispecie di cui all’art. 570, comma primo, cod. pen. in quella di cui all’art. 3 L. n. 54/2006 poiché ometteva di provvedere al mantenimento della moglie separata C.M. (in Nettuno dal gennaio al marzo del 2009), ha rideterminato la pena in Euro 500 di multa.
2. Il B. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, deducendo i motivi di cui appresso.
2.1. Erronea applicazione dell’art. 3 l. 8 febbraio 2006, n. 54, in tal senso qualificata la condotta del B. che non ha provveduto al pagamento di tre mensilità in favore della moglie separata, in quanto la norma in esame è applicabile alla sola ipotesi dell’omesso pagamento in favore dei figli dei coniugi separati e non del coniuge.
Da tanto ne discenda l’insussistenza del reato per come contestato in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2.2. Mancanza di motivazione in ordine ai motivi d’appello.
Avendo la Corte d’appello ritenuto sussistente la diversa fattispecie di cui all’art. 3 l. 8 febbraio 2006, n. 54, invece del contestato reato di cui all’art. 570 cod. pen., ha eluso i motivi d’appello in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo ed all’effettivo stato di bisogno del coniuge, sui quali avrebbe dovuto rispondere.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato e, a cagione dell’intervenuta prescrizione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, seppure, con riferimento alle statuizioni civili, è necessario annullare con rinvio limitatamente al distinto reato di cui all’art. 570, primo comma, cod. pen., di cui all’imputazione originaria, affinché il giudice civile competente provveda alla verifica circa la sua sussistenza.
2. Giurisprudenza costante di questa Corte, conformemente a quanto dedotto in sede di ricorso, ritiene che la mera inadempienza dell’obbligo imposto dal giudice civile, non sia idoneo ad integrare la fattispecie di cui all’art. 3 I. 8 febbraio 2006, n. 54.
2.1. In tema di reati contro la famiglia, infatti, la violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, cui si applica la disposizione dell’art. 12-sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898, stante il richiamo operato dalla previsione di cui all’art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54 (recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), riguarda unicamente l’inadempimento dell’obbligo di mantenimento in favore dei figli (minorenni e maggiorenni), dovendosi escludere l’inadempimento di analogo obbligo posto nei confronti del coniuge separato, cui è applicabile la tutela già predisposta dall’art. 570 cod. pen. (Sez. 6, n. 36263 del 22/09/2011, P.C. in proc. C., Rv. 250879).
2.2. Si è sempre ritenuto che la disposizione in esame, introdotta con la legge 8 febbraio 2006, n. 54 recante – testualmente – “disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, norma che genericamente e senza ulteriori specificazioni rinvia alla disciplina dell’art. 12 sexies, l. 1 dicembre 1970, n. 898, si intendesse riferita alle sole disposizioni economiche in materia di separazione inerenti i figli (minorenni o maggiorenni), unico ambito escluso in precedenza dalla tutela penale; significato attribuito alla norma in esame sia per il chiaro testo del titolo della legge ai soli profili connessi alla tutela della disgregazione familiare che vedesse la presenza di figli all’interno della coppia, sia perché tutte le disposizioni introdotte da tale legge disciplinano specificatamente itale aspetto, sia per l’esplicita intenzione del legislatore emergente dall’analisi dei lavori preparatori.
2.3. Da tanto consegue che il primo rilievo contenuto nei motivi di ricorso secondo cui ha errato la Corte distrettuale nel riqualificare la fattispecie contestata al ricorrente ex art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54, è fondato, pur dovendosi dichiarare ex art. 129, cod. proc. pen. la prescrizione del reato nel frangente intervenuta dopo la decisione.
3. Egualmente fondato risulta anche il secondo motivo che, deducendo l’omessa pronuncia in ordine ai motivi dedotti in quella sede, superati dalla Corte distrettuale assumendosi sussistente una difforme qualificazione del reato originariamente contestato al ricorrente, non può ritenersi superato o assorbito dall’accoglimento del primo.
È, infatti, rimasta impregiudicata la questione collegata alla valutazione circa la sussistenza dei fatti a carico dell’imputato, rendendosi necessaria, in presenza della costituita parte civile, la verifica in ordine al “se” quanto posto in essere dal ricorrente integri o meno la fattispecie di cui all’art. 570, comma primo, cod. pen., questione che, attraverso la diversa qualificazione effettuata in appello, non ha ricevuto risposta, tanto anche al fine di valutare i profili connessi alle statuizioni civili conseguenti al reato a mente dell’art. 185 cod. pen..
3.1. Come anticipato, l’inadempimento all’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato integra l’art. 570 c.p., comma primo, cod. pen. (Sez. 6, n. 36263 del 22/09/2011 cit.), allorché sussista una volontà inadempiente quale negazione del vincolo di assistenza ancora parzialmente in essere, tale da porsi in contrasto con l’ordine e la morale della famiglia.
Da tale caratterizzazione, assente in ipotesi di divorzio ex art. 12 sexies cit., consegue la necessaria maggiore accuratezza della verifica circa le cause dell’inadempimento, non essendo esportabili, per i non sovrapponibili profili, i criteri interpretativi dell’art. 570 c.p., comma secondo, cod. pen..
3.2. Formulata, quindi, l’imputazione ed emessa condanna in primo grado a carico del ricorrente a mente dell’art. 570 cod. pen. a cui era stato contestato di aver serbato una condotta contraria all’ordine ed alla morale della famiglia, sottraendosi agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge, in quanto non aveva provveduto al mantenimento della moglie separata conformemente a quanto deciso dall’autorità giudiziaria, era necessaria la verifica, come anche dedotto nei motivi di gravame, in ordine alla sussistenza dello stato di bisogno (essendo state evidenziate cospicue possidenze immobiliare della ex moglie), con conseguente necessità di verificare compiutamente se la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato fosse dovuta alla volontà di disconoscere i vincoli di assistenza materiale e morale, e non, invece, riconducibile alle precarie condizioni economiche dell’obbligato (Sez. 6, n. 52393 del 26/11/2014, S., Rv. 261593).
3.3. Da tanto consegue, in assenza di disposizioni penali da adottarsi conformemente alla dichiarata prescrizione, che tale verifica venga effettuata dal giudice civile competente in grado d’appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 3 maggio – 5 giugno 2018, n. 25246
Presidente Di Stefano – Relatore Scalia

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