Il nuovo decreto 26 aprile emanato dal Governo Conte prevede anche misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, stabilendo le disposizioni relative alla tanto discussa Fase 2, con un allentamento delle misure restrittive che saranno in vigore dal 4 maggio al 17 maggio.
Le imprese che ripartono il 27 aprile
Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020. Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del decreto, proseguono la loro attività.
Il monitoraggio delle Regioni
Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.
I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 e secondo i criteri stabiliti entro tre giorni dal Ministro della salute, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento.
Le imprese con attività sospese
Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e le parti sociali e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.
La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Servizi di pubblica utilità, farmaci e alimenti
Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione; l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.
Resta anche consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza. Le imprese assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.
Attività produttive
In particolare, rispetto al Dpcm del 10 aprile, sono stati aggiunti i seguenti codici Ateco:
- 09. attività dei servizi di supporto all’estrazione
- 12. industria del tabacco
- 13. industrie tessili
- 14. confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
- 15. fabbricazione di articoli in pelle e simili
- 22. fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
- 23. fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 24. metallurgia
- 25. fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 26. fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
- 27. fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche ampliato
- 28. fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
- 29. fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
- 30. fabbricazione di altri mezzi di trasporto
- 31. fabbricazione di mobili
- 32. altre industrie manifatturiere
- 33. riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
- 41. costruzione di edifici
- 43. lavori di costruzione specializzati
- 45. commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
- 46. commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
- 68. attività immobiliari
- 73. pubblicità e ricerche di mercato
- 78. attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
- 80. servizi di vigilanza e investigazione
- 82. attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
- 95. riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa