Potrebbe slittare la scadenza per chiedere la ‘rottamazione’ delle cartelle esattoriali emesse da Equitalia dal 2000 al 2016. La data del 31 marzo, infatti, termine entro il quale i contribuenti potranno inoltrare il modulo della domanda contenente l’elenco, potrebbe avere una proroga di tre settimane, slittando al 21 aprile. La richiesta, avanzata dal Pd ma incalzata anche dal Movimento Cinque Stelle, potrebbe avere esito favorevole se verrà dichiarato ammissibile un emendamento della maggioranza al decreto legge Terremoto, che rimanderebbe la scadenza dal 31 marzo al 21 aprile.
In base al decreto legge 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, sono le somme riferite ai carichi affidati per la riscossione a Equitalia tra il 2000 e il 2016. Chi aderisce deve pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Inoltre, la definizione agevolata prevede che Equitalia invii ai contribuenti una comunicazione (lettera per posta ordinaria) sulle somme riferite ai carichi affidati alla riscossione nel corso dell’anno 2016 e che alla data del 31 dicembre 2016 non risultino ancora notificate.
Per aderire bisogna utilizzare il modulo ‘DA1 – Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata‘ (disponibile sul sito e presso tutti gli sportelli Equitalia). La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2017.
Il modulo DA1 deve essere consegnato allo sportello o inviato agli indirizzi di posta elettronica (e-mail o pec) riportati nel modulo della dichiarazione.
Chi ha un contenzioso con Equitalia può comunque richiedere la definizione agevolata perchè la legge stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi a cartelle e avvisi interessati dalla definizione agevolata.
Chi ha già un piano di rateizzazione in corso può comunque aderire alle agevolazioni previste, ma deve pagare, relativamente ai piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, le rate con scadenza fino al 31 dicembre 2016. Per chi aderisce alla definizione restano invece sospesi, fino al termine per il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, le scadenze delle rate dell’anno 2017 di tutti i vecchi piani di dilazione già accordati da Equitalia.
Si può pagare con i bollettini RAV precompilati inviati da Equitalia nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione (da 1 rata fino a un massimo di 5), rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione. In caso di pagamento in un’unica rata, la scadenza è fissata a luglio 2017.
Si può pagare con la domiciliazione bancaria (se richiesto nel modello di dichiarazione) oppure in banca, anche con il proprio home banking, agli uffici postali, nei tabaccai, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul sito www.gruppoequitalia.it, con la App Equiclick o direttamente agli sportelli di Equitalia.
Chi non paga anche solo una rata, o lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge e Equitalia riprenderà le attività di riscossione. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Ferma restando la perdita dei benefici della definizione agevolata – è possibile riprendere i versamenti sulla base del vecchio piano di dilazione, a condizione che, prima della presentazione della dichiarazione di adesione, non vi sia stata decadenza da tale dilazione. Tuttavia, si ricorda sul sito Equitalia, non è possibile riprendere i versamenti del vecchio piano di dilazione se si paga in misura ridotta o in ritardo una rata successiva alla prima delle somme dovute per la definizione.
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