Esonero Imu 2020, chiarimenti del Mef su alberghi, b&b ed ex zone rosse

A pochi giorni dalla scadenza del 16 dicembre per il versamento del saldo Imu 2020  il Mef, Ministero dell’Economia e delle finanze, è intervenuto con alcuni importanti chiarimenti sull’abolizione del versamento della prima e seconda rata IMU per l’anno 2020 in applicazione dei recenti provvedimenti normativi e, in particolare, dei decreti Ristori.

In particolare ha fatto il punto su tre aspetti importanti, pubblicando una serie di faq utili:

  • la cancellazione della seconda rata Imu spetta anche agli immobili ubicati nelle ex zone rosse;
  • per cinema, teatri e alberghi è da considerare ai fini del beneficio, la classificazione catastale degli immobili ove è esercitata l’attività (categoria catastale D3 e D2);
  • per godere dell’abolizione della prima e della seconda rata dell’Imu, l’attività svolta negli immobili deve essere esercitata in forma imprenditoriale da parte dei soggetti passivi dell’Imu.

Esonero Imu dicembre 2020: le ex zone rosse pagano?

Nessun problema se la regione ha cambiato colore e da rossa è passata ad arancione o gialla. Per essere esonerati dal pagamento Imu è sufficiente che nel periodo 3 novembre-16 dicembre la zona sia stata considerata rossa, anche se questa nel tempo ha poi cambiato colore.
Il Mef spiega infatti che per l’esonero dalla seconda rata dell’Imu in scadenza il 16 dicembre è sufficiente che l’immobile sia ubicato nella fascia “rossa” nel periodo compreso tra l’emanazione del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento della seconda rata dell’Imu (16 dicembre 2020), indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della regione interessato passi in una fascia diversa.

Esonero Imu dicembre 2020: le categorie catastali valgono ancora per gli alberghi?

Sì. Le categorie catastali vanno sempre rispettate per beneficiare dell’esenzione dal saldo Imu. Per cinema, teatri e alberghi è da considerare ai fini del beneficio la classificazione catastale degli immobili ove è esercitata l’attività (D3 e D2).

Dopo aver fatto presente che l’art. 78, D.L. n. 104/2020 prevede che l’esenzione per cinema, teatri e alberghi sia condizionata alla classificazione dell’immobile nelle categorie catastali D3 e D2 e che l’art. 9, D.L. n. 137/2020 stabilisce l’esenzione delle categoria Ateco di cui all’allegato 1, ivi inclusi cinema, teatri e alberghi, senza tuttavia porre alcuna condizione di appartenenza catastale ma facendo salvo il D.L. n. 104/2020, è stato chiesto al Dipartimento delle Finanze di sapere se, ai fini dell’esenzione dal saldo, per queste categorie sia o meno necessaria la classificazione catastale.
Nelle faq il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che le categorie catastali debbano essere comunque rispettate dal momento che l’art. 9, D.L. n. 137/2020 prevede espressamente (comma 1) che restano ferme le disposizioni di cui all’art. 78 del D.L. n. 104/2020. Pertanto, la successiva identificazione delle attività effettuata tramite i codici ATECO è ininfluente ai fini dell’applicabilità del beneficio fiscale previsto per gli immobili classificati nelle categorie catastali D/2 e D/3.

Esonero Imu dicembre 2020: cosa succede alle attività di bed & breakfast e di case vacanze?

Nelle faq il Dipartimento delle Finanze afferma che per godere del beneficio fiscale relativo all’abolizione della prima e della seconda rata dell’Imu, l’attività di bed & breakfast e di case vacanze svolta negli immobili deve essere esercitata in forma imprenditoriale da parte dei soggetti passivi dell’Imu.
A tale conclusione, continua il Dipartimento, si perviene dalla lettura della nota metodologica – parte integrante del decreto 22 luglio 2020, n. 2 del Ministro dell’Interno, emanato di concerto con il MEF – relativa alla ripartizione del Fondo di cui all’art. 177, D.L. n. 34/2020 in cui è stato specificato che:
per gli immobili delle altre categorie di attività indicate dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 177 sono stati considerati i versamenti IMU/TASI, distinti per comune, relativi all’anno di imputazione 2018, e riferibili ai soggetti di cui ai codici ATECO che identificano le predette attività. Per queste categorie di immobili il requisito della gestione dell’attività esercitata in forma imprenditoriale da parte del proprietario si considera soddisfatto identificando i versamenti IMU dei soggetti che esercitano almeno una delle attività ivi indicate, come desumibile dai codici ATECO”.

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