Esonero parziale contributi: domande al via

Al via da ieri le domande per l’esonero parziale dei contributi  dovuti nel 2021, da parte dei lavoratori autonomi iscritti all’Inps. Le istanze potranno essere presentate fino al 30 settembre.

Scatta così per gli associati alle diverse gestioni previdenziali dell’Istituto pensionistico pubblico l’attuazione della misura, del valore complessivo di 2,5 miliardi, introdotta dalla Legge di Bilancio  per l’anno in corso (e modificata dal successivo decreto Sostegni, a febbraio), che riguarda anche i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private.

L’esonero, ricorda l’Inps, “deve essere richiesto ad un solo Ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria”. Il tetto massimo dello sgravio è pari a 3.000 euro, e l’aiuto si applica nei confronti dei lavoratori autonomi che, a causa della pandemia, nel 2019 abbiano percepito un reddito da lavoro pari o inferiore ai 50.000 euro e che abbiano subito una riduzione di fatturato, nel 2020 rispetto al 2019, non inferiore al 33%.

Possono accedere all’esenzione contributiva queste categorie di lavoratori:

  • iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione.

Esonero parziale contributi, i requisiti

Queste categorie devono rispettare alcuni requisiti:

  • avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Il requisito non rileva per i soggetti iscritti nel corso dell’anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno;
  • avere percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro;
  • risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015;
  • non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità;
  • non essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità.

Esonero parziale contributi: come fare domanda

L’invio della domanda di esonero può essere inoltrato dal 25 agosto al 30 settembre 2021. L’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

Dal 25 agosto ogni gestione previdenziale Inps mette a disposizione online specifici modelli di domanda (commercianti e artigiani, gestione separata, coltivatori diretti). In sede di compilazione, il possesso dei requisiti va dichiarato dal richiedente sotto propria responsabilità nel modulo di domanda, oltre all’assenza delle situazioni di incompatibilità (assegni di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di solidarietà; indennizzo per cessazione di attività commerciale; vitalizi erogati dagli enti disciolti ENPAS, Istituto Postelegrafonici e INADEL; rendite facoltative; APE sociale), di regolarità con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e di non superamento dell’importo individuale di aiuti concedibili nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell’Inps, accedendo al Cassetto previdenziale, utilizzando i seguenti percorsi:

  • gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
  • lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli” > “Comunicazione bidirezionale”;
  • per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.

Dopo aver ricevuto le domande, l’Inps effettua i controlli comunicando all’interessato l’esito della domanda e l’importo dell’esonero spettante utilizzando sempre il Cassetto previdenziale. Se i contributi dovuti nel 2021 sono superiori all’esonero spettante, bisogna versare la differenza entro 30 giorni dalla comunicazione.

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