Fattura elettronica e scadenza

Per molti contribuenti il ricorso alla fatturazione elettronica si configura ancora come una novità con cui prendere confidenza. È il caso, per esempio, dei soggetti in regime forfettario che, superata una determinata soglia di reddito annuale, si sono dovuti adeguare alle nuove disposizioni, già a partire da luglio 2022. Sempre per questi, ora, ci sarà una nuova scadenza da rispettare.

Fattura elettronica, cosa cambia per i forfettari

A partire dal 1° ottobre, i forfettari dovranno tenere conto delle nuove disposizioni prima di emettere fattura. Nello specifico, dal prossimo mese, per questa categoria di contribuenti cadrà il regime di favore previsto dal DL 36/2022, nuovo decreto PNRR, che fino ad ora aveva permesso di emettere la fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per le operazioni effettuate nel 3° trimestre 2022 – dunque a luglio, agosto e settembre – continuano invece a valere le precedenti disposizioni.

Il decreto ha quindi fissato la durata massima di questo regime transitorio, indicando anche le sanzioni e conseguenze in caso di omessa o tardiva emissione. Quindi, fino ad ora i forfettari hanno avuto un mese di tempo per provvedere all’invio (a partire dal momento in cui il loro servizio/prodotto è stato reso e/o ultimato), ma allo scadere della norma introduttiva dell’adempimento le cose cambieranno.

Fattura elettronica in regime forfettario: attenzione alla nuova scadenza

All’art. 18, comma 3, il DL n. 36/2022 (cd “Decreto PNRR 2”), recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti quei soggetti che nell’anno precedente, ovvero nel 2021, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25 mila euro. Questo nuovo obbligo, quindi, ha interessato anche i forfettari quest’anno, mentre a partire dal 1° gennaio 2024 sarà esteso a i restanti soggetti titolari di p. Iva.

Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni (di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) non si applicano quindi ai contribuenti che – come già accennato sopra – emettono  fattura elettronica entro il mese successivo a quello dell’operazione. Tuttavia dopo settembre, ovvero a partire dal 1° ottobre, anche i contribuenti forfettari dovranno rispettare i termini ordinari dei 12 giorni per l’emissione della fattura elettronica. Infatti, da tale data, cadrà il regime di favore previsto dal DL 36/2022.

Fatturazione elettronica: le sanzioni per chi non rispetta i termini di emissione

Come stabilito dal legislatore: “Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile […] è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 euro a 2 mila euro.

Se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, oppure ancora nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell’imposta corrispondente
all’importo non memorizzato o trasmesso.

Parte della responsabilità cade anche sul cessionario o committente se – nell’esercizio di imprese, arti o professioni – ha acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente. In questi casi, la legge prevede una sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di 250 euro, a meno che non provveda a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità:

  • se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’ufficio competente
    nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;
  • se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a
    quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della
    maggior imposta eventualmente dovuta.

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