Nel bilancio di previsione 2018, il Legislatore ha previsto, com’è noto, che dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di emissione della fattura elettronica per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. Il Sistema di Interscambio assumerà quindi un ruolo sempre più importante, essendo il fulcro dell’intero processo di fatturazione.
L’intento del Legislatore, mediante l’introduzione di tali norme, è quello di tendere ad una razionalizzazione del procedimento di fatturazione e di registrazione finalizzato in primis al contrasto del cd. gap IVA.
Il tema merita di essere approfondito dalla prospettiva di due soggetti appartenenti a dei regimi fiscalmente agevolati.
Il comma 990 lett. a) n.3 della Legge n.205/2017, nell’ultimo capoverso, evidenzia un esplicito esonero per due categorie di soggetti ovvero:
- coloro che rientrano nel cosiddetto ‘regime di vantaggio’ di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- coloro che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il tema dei soggetti minimi e forfettari, ripreso anche nel corso dell’evento Telefisco nei primi giorni di febbraio, è stato poi ulteriormente approfondito con l’emanazione del provvedimento concernente le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche.
Posto che i soggetti sopra evidenziati non sono obbligati – salvo il caso in cui il destinatario sia una pubblica amministrazione – ad emettere fatture elettroniche tramite SdI verso i soggetti privati (ciclo attivo), l’Agenzia delle entrate, nel provvedimento direttoriale prot. 89575/2018, ha dettagliato una possibile corretta gestione del ciclo passivo.
Leggendo il punto 3.4, non deve passare inosservato il relativo incipit che, rivestendo un carattere di tipo residuale, risulta essere particolarmente significativo per l’interpretazione della subordinata lettera d) di dettaglio che segue.
L’Agenzia ha evidenziato che solo ove non ci sia una pre-registrazione dell’indirizzo telematico del soggetto cessionario/committente – che si esplica tramite o un codice destinatario di 7 caratteri alfanumerici o tramite un indirizzo PEC – l’emittente è tenuto a seguire ciò che viene evidenziato alla lettera d), ovvero l’emittente compila il campo “codice destinatario” con un codice convenzionale composto da 7 zeri per poter veicolare correttamente le fatture elettroniche ai soggetti passivi che rientrano o nel regime di vantaggio, in quello forfetario o coloro i quali rientrano nella definizione di produttore agricolo ai sensi dell’art. 34 comma 6 del DPR n.633/1972.
In questo modo, proseguendo nella lettura, sembra che il SdI sia sempre veicolato a recapitare la fattura elettronica solo e solamente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate del cessionario/committente e quest’ultimo debba sempre attendere una comunicazione dal proprio fornitore cedente/prestatore, il quale lo deve avvisare che l’originale della fattura elettronica è a disposizione nella sua area riservata. Tale comunicazione – procede il provvedimento – può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.
In realtà, è proprio la premessa del punto 3.4, a confermare in ogni caso l’esistenza di una via più semplice e pratica. Se il committente non ha ancora pre-registrato, o peggio, non vuole pre-registrare, il proprio codice destinatario sugli applicativi dell’Agenzia Entrate, può sempre comunicarlo di volta in volta ai propri fornitori emittenti magari mediante l’ausilio del QR code.
L’utilizzo di un codice destinatario anche per minimi e forfettari è sicuramente auspicabile sia per la praticità di gestione e recupero delle fatture elettroniche sia per un’agevole conservazione e ricerca delle stesse negli anni.
In definitiva, il consiglio per i soggetti potenzialmente e parzialmente esonerati è di non subire il nuovo processo di fatturazione elettronica ma di prendere confidenza fin da subito con tutti gli strumenti messi a disposizione (sia lato passivo ma possibilmente anche lato attivo verso i soggetti B2B e B2C posto che già lo devono fare per i B2G), potendo così partire fin dal 1° gennaio con una chiara e uniforme gestione dei cicli di fatturazione.