Una panoramica su ferie e permessi retribuiti in Italia, comparandoli con quelli in ambito e privato, effettuata dal sito delle piccole-medie imprese pmi.it. Spettanti a tutti i lavoratori dipendenti, tali periodi vengono maturati nel corso dell’anno lavorativo. Il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali è sancito dall’articolo 36 comma 3 della Costituzione e regolato dall’articolo 2109 del Codice Civile e dal Dlgs 66/2003 e successive modificazioni, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle esigenze psicofisiche e di salute dei lavoratori.
DURATA FERIE – In particolare, ogni lavoratore ha diritto a fruire di un periodo di ferie non inferiore alle 4 settimane all’anno (legge 66/2003), o più se previsto dal CCNL di categoria. Tale periodo è concesso unicamente dal datore di lavoro, al quale spetta inoltre la decisione finale su quando concedere le ferie ai propri dipendenti, in funzione delle esigenze aziendali. Il diritto alle 4 settimane di ferie non si applica tuttavia ai lavoratori con contratto a progetto o co.co.co., trattandosi di prestazioni di natura autonoma.
Delle 4 settimane di ferie, 2 devono essere concesse in forma continuativa nell’arco dell’anno in cui queste sono state maturate, le restanti 2 settimane devono essere fruite nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione. Il tutto salvo deroghe della contrattazione collettiva.
MATURAZIONE FERIE – Il periodo di ferie matura in proporzione all’attività effettivamente svolta, per cui in base al numero dei giorni che sono stati lavorati dal dipendente, nelle seguenti tipologie di contratti:
- subordinati;
- modificati a seguito della Legge Biagi;
- lavoratori intermittenti;
- lavoro ripartito.
In caso di contratto part-time si distinguono i seguenti casi:
- orizzontale, le ferie spettano nella stessa misura prevista per i dipendenti full time;
- verticale le ferie sono proporzionate alla durata della prestazione.
Agli apprendisti nel settore metalmeccanico dell’industria spettano periodi di ferie diversi a seconda dell’età :
- a quelli sotto ai 16 anni spettano 30 giorni;
- a quelli con più di 16 anni spettano 4 settimane di ferie all’anno.
In generale i periodi di malattia concorrono alla maturazione dei giorni di ferie, anche la maternità per i periodi di astensione obbligatoria e di congedo paternità. Concorrono alla maturazione delle ferie anche i permessi presi per malattia del figlio, fino agli 8 anni di età, ed esclusivamente per il ricovero in ospedale. Fanno inoltre maturare le ferie anche i periodi di congedo matrimoniale, i permessi seggi elettorali, sindacali, esami, concorsi, donazione di sangue, i contratti di solidarietà, gli infortunio e le malattie professionali.
Non danno invece luogo a ferie i giorni di astensione facoltativa e i periodi di sciopero, anche se in questo caso bisogna verificare i diversi accordi del contratto di lavoro, nonché i licenziamenti illegittimi.
FRAMMENTAZIONE FERIE E MALATTIA – La fruizione delle ferie non può avvenire ad ore, come avviene di consueto con i permessi per entrare dopo o uscire prima dal lavoro. Stesso discorso per la malattia, anch’essa non frazionabile. Nessun vincolo invece alla fruizione delle ferie successivamente ad un’assenza per malattia e, quindi, senza la ripresa del servizio, previo via libera del datore di lavoro.
INTERRUZIONE FERIE – Il datore di lavoro privato e l’Amministrazione Pubblica possono interrompere le ferie e far rientrare al lavoro un dipendente purché la richiesta sia motivata da oggettive e prevalenti necessità organizzative e pena il versamento di un risarcimento, ovvero il rimborso delle spese documentate di viaggio. Il lavoratore avrà diritto poi a consumare la parte restante in un secondo momento. Ovviamente il lavoratore ha sempre la possibilità di sospendere le ferie per malattia, propria o di un proprio figlio, con adeguata e debita documentazione o ricovero.
Bisogna tener conto di particolari accortezze per l’interruzione delle ferie nel caso in cui il dipendente pubblico o privato in ferie si ammali all’estero:
il dipendente che intenda recarsi per le ferie in uno Stato CEE e convenzionato dovrebbe portare con sé l’apposito formulario E111, o un altro equivalente in vigore nel Paese di destinazione. Questo andrà esibito e compilato da chi presta l’assistenza sanitaria e poi trasmesso in Italia insieme alla certificazione medica estera. Quindi il lavoratore dovrà inviare la domanda di interruzione ferie per malattia, da documentare con il relativo certificato medico, entro 2 giorni dal rilascio della certificazione;
se il dipendente si reca in un Paese extracomunitario o che non intrattiene convenzioni con l’Italia, il lavoratore che si ammala deve inviare entro 2 giorni dall’evento morboso il certificato medico (al proprio datore di lavoro e all’INPS se è un dipendente privato).
FERIE NON GODUTE – Sia per i dipendenti pubblici che per quelli privati, non è prevista la monetizzazione delle ferie non godute essendo un diritto irrinunciabile, a prescindere dalla mansione, qualifica o contratto di lavoro, volto a preservare lo stato psicofisico dello stesso lavoratore, a meno che il dipendente non venga licenziato o si dimetta. Possono essere monetizzati i giorni di ferie eccedenti le 4 settimane, previsti dalla CCNL, se non goduti (Circ. Min. Lav. 3-3-2005 n. 8) o quelli non goduti da parte di lavoratori messi a riposo per un evento morboso che dà luogo ad inabilità al lavoro totale e permanente. In caso di dipendenti privati, sono monetizzabili anche i giorni di ferie non godute da parte del lavoratore con contratto a tempo determinato di durata inferiore a un anno.
SANZIONI – Nel caso di mancato godimento dopo la scadenza prevista (solitamente 18 mesi), il datore di lavoro deve versare i contributi all’INPS. La mancata fruizione del periodo minimo legale fa scattare le seguenti sanzioni introdotte con l’art. 7 della legge n. 183/2010:
- da 100 a 600 euro per ogni lavoratore;
- da 400 a 1500 euro in caso di violazione per più di cinque lavoratori, o in due diverse annualità;
- Da 800 a 4.500 euro per violazioni riguardanti più di dieci lavoratori o che siano durate almeno quattro anni.
PERMESSI RETRIBUITI – Anche l’accesso ai permessi retribuiti rappresenta un diritto del lavoratore, in questo caso il calcolo viene effettuato in termini di ore spettanti. Nel caso in cui il dipendente non utilizzi tutte le ore di permesso a propria disposizione durante l’anno, le ore residue vengono pagate secondo la retribuzione del livello in cui è inquadrato, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla scadenza.
LEGGE 104 – Con riferimento alla Legge 104/1992, che consente di ottenere permessi retribuiti per l’assistenza ai familiari con gravi disabilità, l’Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) con un report in materia di assenze per malattia, infortuni sul lavoro, causa di servizio e ferie nel settore pubblico ha precisato che, a meno di specifiche situazioni, non si possono convertire le ferie già fruite nei tre giorni di permessi concessi dalla 104.
Tali permessi, inoltre, possono essere presi anche durante le ferie (interpello 20/2016 del Ministero del Lavoro, 20 maggio 2016), che in automatico vengono sospese.