Il fermo amministrativo è uno degli incubi del contribuente inadempiente. È un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, etc.) bloccano un bene mobile registrato del debitore al fine di recuperare le somme dovute. Dunque tributi non versati, ma anche semplici contravvenzioni non pagate, possono portare al fermo amministrativo del veicolo di proprietà del debitore.
Nel caso in cui il debitore non proceda al pagamento di quanto richiesto, si arriva fino al pignoramento e alla vendita all’asta del mezzo.
Ma quando scatta e come può essere cancellato? A spiegarlo è l’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Prima dell’attivazione della procedura, spiega l’Agenzia delle entrate-Riscossione, il debitore riceve la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo. Con questo atto l’interessato è invitato a mettersi in regola nei successivi 30 giorni e viene informato che, in caso di mancato pagamento, si procederà all’iscrizione del fermo sul veicolo corrispondente alla targa indicata.
Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i 30 giorni, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione da lui esercitata.
Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo, senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento delle somme dovute, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico (PRA).
La cancellazione del fermo può essere effettuata solo dopo aver saldato integralmente il debito e ottenuto dall’Agente della riscossione il provvedimento di revoca da presentare al PRA.
In caso di rateizzazione – si legge sul portale – al pagamento totale della prima rata del piano di rateizzazione, il debitore può richiedere all’Agente della riscossione la sospensione del provvedimento di fermo, al fine di poter circolare con il veicolo interessato. L’Agente della riscossione rilascerà, infatti, un documento contenente il proprio consenso all’annotazione della sospensione del fermo, che anche in questo caso il debitore dovrà presentare direttamente al PRA.
Nel caso in cui il debitore non proceda al pagamento di quanto richiesto, il mezzo potrà essere pignorato e venduto all’asta.