Il lavoratore potrà applicare nella dichiarazione dei redditi un’imposta al 10% sui premi di risultato anche se il datore di lavoro ha potuto verificare il raggiungimento dell’obiettivo solo dopo il conguaglio delle ritenute. L’azienda potrà in questo caso compilare una seconda certificazione unica, che potrà essere inviata in ritardo all’Agenzia delle Entrate, senza essere sanzionata. E’ una delle novita’ prevista in una circolare dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il ministero del Lavoro, che fa il punto sulla tassazione dei premi di risultato e del welfare aziendale, nel quale sono considerati alcuni benefit – come l’auto o l’alloggio – ma da quest’anno anche il pagamento dell’abbonamento autobus e delle polizze sanità definiti con contratto aziendale.
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Palermo. RPT : Prizzi, Csa-Cisal: “Stabilizzazione per otto lavoratori”
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